Sede Milano
Via Ricciarelli, n° 37.
20148 Milano. (Zona Rebrandt/Aretusa/Osoppo)
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Tel./Fax - 02 54 10 70 95.
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Come arrivare:
Filobus: 90; 91. Fermata Piazzale Brescia.
Autobus: 98. Fermata Aretusa/Rembrad.
BUS: 80/63. Fermata Rembradt/Aretusa.
Tram n° 16: Fermata P.zza Brescia/Ricciarelli
MM 2: Uscita Romolo Filobus 90. 1° fermata dopo p.zzale Brescia.
MM 1: Uscita Gambara (MM direzione Bisceglie).
MM 5: Uscita Lotto, Autobus 98, fermata Aretusa.
Verifica e controllo buste paga dei CCNL.
Calcolo TFR
CAAF
- C/O l’Unione Sindacale Italiana di via Ricciarelli n.37.
Il servizio per gli associati USI è cosi disposto:
730 - congiunto - pensionati.
E' attivo il servizio per l'identità digitale (SPID).
INOLTRE.
E' Stato ampliato con i legali già operanti (con costi contenuti) c/o la sede USI di Milano i sguenti servizi:
- Diritto di Famiglia;
- Diritto Minorile;
- Diritto penale;
- Diritto dell'immigrazione;
- Risarcimento danni (lavoro - civile e penale - sinistri - errata diagnosi medica).
Per informazioni chiamare i seguenti numeri:
Tel. 02.87.18.80.48
Tel. 02.87.18.40.49
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IVRI. No al nuovo accordo aziendale!
Comunicato ai Lavoratori e alle Lavoratrici.
Respingiamo l’accordo Aziendale 5+1+1 per i dipendenti dell’Istituto di Vigilanza Riuniti D’Italia I.V.R.I. operanti nella città di Milano e provincia.
L’ipotesi d’accordo aziendale stipulato l’otto Marzo 2011, avente in oggetto una nuova programmazione turnistica sottoscritto da O.S. specificamente da segretari nazionale, regionale e provinciale, che ha escluso in parte o in toto le RSU aziendali sia nella prefase dell’accordo che nella fase terminale.
L’accordo sottoscritto, non è nel nostro interesse!
Noi lavoratori e lavoratrici dell’IVRI, possiamo dichiarare che non abbiamo partecipato ad assemblea, poiché mai è stata indetta una consultazione avente all’ordine del giorno, la ratifica sulla nuova turnistica dai firmatari dell’accordo.
La nostra denuncia, è politica. L’applicazione della turnistica definita quale ipotesi d’accordo 5+1+1 alla quale la Società intende adibirci, deve essere respinta.
I firmatari ritengono che l’ipotesi d’accordo da loro sottoscritta, è una conquista per noi dipendenti IVRI, diano l’esempio ed invitiamo costoro ad essere gli sponsor dell’accordo e se i lavoratori associati ai firmatari volessero seguirli facciano pure.
L’Unione Sindacale Italiana, con la sua RSU dice No a questa nuova turnistica!
Dichiariamo la nostra distanza dall’accordo dell’otto marzo 2011.
Respingiamo il nuovo accordo e Confermiamo che la nostra disponibilità alla turnistica del 14.12.2004 tuttora vigente.
La RSU P. la segreteria
Mi 23.05.11
Ferie e riposi non goduti. Prescrizione decennale.
Cassazione: per l'indennità sostitutiva di ferie e riposi settimanali non goduti la prescrizione è decennale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10341 dell'11 maggio 2011, ha ribadito che "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro".
Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha riconosciuto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria e ciò in quanto "è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (...) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquiennale ex art. 2947 c.c.".
Non condivisa, quindi, la giurisprudenza alla quale si è adeguata la Corte d'Appello secondo la quale, essendo l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo di riposo, essa ha carattere retributivo.
(Autore: L.S.)
Maggiorazioni. Sempre!
Cassazione:
Si alle maggiorazioni retributive di turno per giorni feriali, domeniche e festività.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9612 del 2 maggio 2011, respingendo il ricorso di una società, ha affermato la legittimità dell'attribuzione della maggiorazione di turno variamente articolata (50% per le assenza domenicali, 60% per quelle festive, 15% per malattia, infortuni e ferie) sul presupposto che dette indennità "vanno computate come sarebbero state percepite in ipotesi di effettiva erogazione della prestazione".
Nel caso di specie, constatata l'assenza di regole pattizie sul punto delle assenze retribuite, è stato ritenuto, facendo ricorso a principi desumibili dall'art.31 della L. 41 del 1986 e dell'art. 12 della L. 153 del 1969, in tema di modalità di determinazione degli istituti retributivi indiretti, che le maggiorazioni costituissero una componente non accidentale della retribuzione, su cui calcolare l'indennità spettante in caso di assenza per malattia, infortunio o ferie.
La Suprema Corte non condivide, quindi, i rilievi esposti dalla società secondo cui "la maggiorazione di turno non può essere considerata un compenso abituale ovvero non accidentale e quindi tale da incidere sulla retribuzione di fatto per il periodo feriale" mentre ritiene adeguata e logica la motivazione del giudice di merito circa l'attribuzione della maggiorazione di turno.
(Data: 03/05/2011 - Autore: L.S.)
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