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Sede Milano

Via Ricciarelli, n° 37.

20148 Milano. (Zona Rebrandt/Aretusa/Osoppo)

Telefono - 02 54 10 70 87.

Tel./Fax  - 02 54 10 70 95.

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Come arrivare:

Filobus: 90; 91. Fermata Piazzale Brescia.

Autobus: 98. Fermata Aretusa/Rembrad.

BUS: 80/63. Fermata Rembradt/Aretusa.

Tram n° 16: Fermata P.zza Brescia/Ricciarelli

MM 2: Uscita Romolo Filobus 90. 1° fermata dopo p.zzale Brescia.

MM 1: Uscita Gambara (MM direzione Bisceglie).

MM 5: Uscita Lotto, Autobus 98, fermata Aretusa.


Verifica e controllo buste paga dei CCNL.

Calcolo TFR

CAAF

  • C/O l’Unione Sindacale Italiana di via Ricciarelli n.37.

Il servizio per gli associati USI è cosi disposto:

730 - congiunto - pensionati.

E' attivo il servizio per l'identità digitale (SPID).


INOLTRE.

E' Stato ampliato con i legali già operanti (con costi contenuti) c/o la sede USI di Milano i sguenti servizi:

  • Diritto di Famiglia;
  • Diritto Minorile;
  • Diritto penale;
  • Diritto dell'immigrazione;
  • Risarcimento danni (lavoro - civile e penale - sinistri - errata diagnosi medica).

 

Per informazioni chiamare i seguenti numeri:

Tel. 02.87.18.80.48

Tel. 02.87.18.40.49

Tel. 02 54 10 70 95 (operativo tutti i giorni)

Tel. 02.54.10.70.87 (operativo tutti i giorni)

Oppure potete scrivere a:

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Licenziamenti ritorsivi.

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Cassazione: maggiore tutela per i lavoratori vittime di licenziamenti ritorsivi.

"Il licenziamento discriminatorio, sancito dall'art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970 e dall'art. 3 della legge n. 108 del 1990, è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, attuati a seguito di comportamenti risultati sgraditi all'imprenditore, che costituisce cioè l'ingiusta ed arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa".

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16925 del 3 agosto estendendo quindi la tutela prevista per i licenziamenti discriminatori a quelli per ritorsione o rappresaglia.

Il caso preso in esame dai giudici di legittimità riguarda un lavoratore licenziato a seguito della richiesta, al datore di lavoro, del pagamento degli straordinari da lui effettuati mentre l'azienda giustificava il licenziamento per contrazione dell'attività aziendale.

La Suprema Corte, sottolineando che il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa ma che spetta al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, ha osservato che la Corte di merito rilevava la pretestuosità del dedotto riassetto organizzativo che si poneva in contrasto con l'assunzione di altro dipendente avvenuta pochi mesi prima del licenziamento.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale, ritenuta la natura ritorsiva del licenziamento intimato, ha provveduto all'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
(Data: 06/08/2011 - Autore: L.S.)

 

Ministero chiarimenti sul ticket.

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Manovra: dal Ministero chiarimenti sul ticket. Non si applica a fasce deboli, invalidi e malati cronici

Le nuove norme contenute nella manovra correttiva che ripristina il ticket di Euro 10 su prestazioni specialistiche e confermano quello da Euro 25 sui ricorsi impropri al pronto soccorso (codice bianco) non si applicano alle categorie esenti.

È quanto afferma il Ministro della Salute che in una nota chiarisce:

"al fine di assicurare ancor più a tutti, e soprattutto alle fasce deboli della popolazione, le prestazioni necessarie alla promozione e al mantenimento della salute, ho anche proposto al ministero dell'Economia di rimodulare le esenzioni ai ticket, per meglio ancorarle al principio dell'appropriatezza".

Rientrano tra gli esenti i bambini e gli anziani con redditi familiari sotto i 36.150 euro annui, i disoccupati, i pensionati sociali e al minimo (con i loro familiari a carico), con basso reddito;

gli invalidi, i malati cronici e gli affetti da malattie rare.

Nella nota si ribadisce inoltre la possibilità per le Regioni di non applicare il ticket sulle visite specialistiche adottando in tal caso misure di partecipazione al costo delle prestazioni per mantenere un equilibrio economico finanziario.

(Data: 16/07/2011 - Autore: N.R.)

 

Lavoro Nero. Applicazione sanzione alla DPL.

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Ministero del Lavoro: l'irrogazione della maxisanzione per lavoro nero spetta alle Direzioni del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare prot. 25/I/0009117 del 6 giugno 2011, invitano le Direzioni del Lavoro ad uniformarsi all'orientamento dell'Agenzia delle Entrate che, nella nota 2011/49419 del 28 aprile, riconoscono la competenza del proprio personale relativamente all'irrogazione della maxisanzione sul sommerso.

Nella nota dell'Agenzia delle Entrate si sottolinea come la fattispecie oggetto di sanzione amministrativa, riformulata dal Collegato Lavoro, fa riferimento, anziché all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, all'impiego - da parte di datori privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico - di lavoratori subordinati in assenza di comunicazione preventiva fatta al Centro per l'impiego; quindi il presupposto per la sanzione è la mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, comunicazione che non è presentata all'Agenzia e della quale la stessa non ha modo di avere conoscenza se non dal datore di lavoro in sede di accesso; la norma, inoltre, rinvia a compiti e disposizioni tipicamente della materia del lavoro.

Il Dicastero, nel prendere atto delle problematiche evidenziate dall'Agenzia delle Entrate, informa che saranno le Direzioni del Lavoro ad adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatorie che scaturiscono dai verbali trasmessi dall'Agenzia e sarà cura delle DPL organizzare appositi incontri con le sedi territoriali dell'Amministrazione fiscale al fine di concordare le relative modalità con cui operare.
(Autore: L.S.)

   

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