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DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Marzo 2020 09:05 Scritto da Sandro Venerdì 06 Marzo 2020 08:54
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la pubblica amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le pari opportunità e la famiglia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020
1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2020».
2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo.
3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' prorogato al 5 maggio.
5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, é effettuata entro il termine del 31 marzo.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorrere dal 2021.
D.L. COVID - 19. Corona Virus
Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Marzo 2020 12:48 Scritto da Sandro Mercoledì 04 Marzo 2020 12:16
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 -nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;
Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, disponendo, dalla data di efficacia del presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell'allegato 1, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1 da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza;
e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita', dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessià, secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
l) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita', ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
m) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all'allegato 1.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni.
USI SOSPENSIONE DELLO SCIOPERO 9 MARZO 2020
Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Marzo 2020 18:07 Scritto da Sandro Mercoledì 04 Marzo 2020 09:30
ADEGUAMENTO E OTTEMPERANZA ALLA SOSPENSIONE DELLO SCIOPERO DEL 9 MARZO 2020
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ADEGUAMENTO E OTTEMPERANZA, AI SENSI ART. 13 COMMA 1 LETT. D) L. 146/90 e ss.mm.ii., da segreteria nazionale Confederazione sindacale Usi (fondata nel 1912) a nota prot. 0003121/GEN del 28/2/2018 Settore GEN, della Commissione di Garanzia Scioperi, pos. 258/2020, CON SOSPENSIONE SCIOPERO GENERALE NAZIONALE INTERA GIORNATA per tutti i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici e privati, proclamato in data 4 febbraio 2020, per il giorno 9 MARZO 2020 e motivazioni ex art. 21 Costituzione, a seguito ns. nota di osservazioni, richiesta di chiarimenti e richiesta di AUDIZIONE (negata e rifiutata da CdG), inoltrata in data 1° marzo 2020.
La Confederazione sindacale Unione Sindacale Italiana in sigla USI (fondata nel 1912), segreteria generale nazionale, con la presente nota è costretta a dare OTTEMPERANZA A QUANTO INDICATO NELLA NOTA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERI, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. D) della L. 146/90 e 83/2000, con la comunicazione prot. 0003121/GEN del 28/2/2018 Settore GEN, della Commissione di Garanzia Scioperi, pos. 258/2020 (successivamente indicata in modo specifico solo in data 2 marzo 2020), CON LA CONTESTUALE SOSPENSIONE DELLO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE INTERA GIORNATA per tutti i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici e privati, proclamato in data 4 febbraio 2020, per il giorno 9 MARZO 2020 e con motivazioni, a seguito ns. nota di osservazioni, richiesta di chiarimenti e richiesta di AUDIZIONE (negata e rifiutata da CdG), inoltrata in data 1° marzo 2020.
Pertanto, come già fatto da altri sindacati proclamanti lo sciopero del 9 marzo, anche la Usi fondata nel 1912, al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli e sanzioni a lavoratrici e lavoratori e alla stessa libertà e agibilità sindacale di Usi e delle sue strutture di categoria, comparto, a livello nazionale e locali, SOSPENDE LO SCIOPERO DEL 9 MARZO, proclamato come ASTENSIONE COLLETTIVA DAL LAVORO, in concomitanza con la giornata mondiale di lotta contro le discriminazioni e le violenze alle donne del giorno 8 marzo e all’appello fatto in Italia, di dare copertura con lo sciopero generale di rilevanza politica e di solidarietà, alle manifestazioni che si terranno nei giorni 8 e 9 marzo sul territorio nazionale e a livello mondiale.
Si invitano gli organismi istituzionali e la stessa CdG, a dare informazione e notizia di tale SOSPENSIONE e revoca dello sciopero del 9 marzo 2020, come buona prassi e come adempimenti di legge, secondo gli stessi accordi nazionali di settore e le procedure previste in caso similare di ottemperanza all’indicazione e di fatto imposizione, con motivazione pretestuosa rispetto ai diritti e alle libertà costituzionali, posta dalla CdG e come ottemperanza della Confederazione sindacale Usi fondata nel 1912, ex art. 13 comma 1 lettera D) della 146/90 e ss.mm.ii. e agli accordi nazionali di settore.
Roma 03.03.2020
U.S.I.
Segreteria Collegiale
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