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Sentenza Romeo
Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Maggio 2026 11:30 Scritto da Sandro Venerdì 08 Maggio 2026 11:18
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE
- Presidente -
Dott.
FRANCESCOPAOLO PANARIELLO
- Consigliere-
Dott.
FABRIZIO AMENDOLA
- Rel. Consigliere-
Dott.
FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO
- Consigliere -
Dott.
FRANCESCA FUCCI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 24885-2022 proposto da:
ROMEO GESTIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO ............, MARCO ....................., ANGELO ........................;
- ricorrente -
contro
................................ NADIA, ........................SUSANNA, rappresentate e difese dagli avvocati GIUSEPPE CATAPANO, PAOLA CONCETTA MUCEDOLA;
- controricorrenti –
nonché contro
............................................GIUSEPPINA, .......................CARMELA, ....................................PATRIZIA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 140/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 1132/2021;
Oggetto
Lavoro privato
R.G.N.24885/2022
Cron.
Rep.
Ud 04/02/2026
CC
Firmato Da:
MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA
Numero registro generale 24885/2022
Numero sezionale 532/2026
Numero di raccolta generale 11274/2026
Data pubblicazione 27/04/2026
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di condanna, proposta da Piera Nadia Galli e altre lavoratrici, della Romeo Gestioni Spa «alla predisposizione di postazione informatica per la stampa dei prospetti paga», confermando per il resto la decisione del Tribunale.
2. La Corte, in estrema sintesi, ha affermato: «una volta accertato l’inadempimento della società alla consegna delle buste paga, il Tribunale ha correttamente condannato la società alla consegna delle buste paga non consegnate alle lavoratrici e richieste con il ricorso». Ha aggiunto che non era invece possibile pronunciare una condanna del datore di lavoro ad un facere specifico, non equivalente a quello previsto dalla legge.
3. La Corte ha anche respinto il motivo di appello concernente la liquidazione delle spese di primo grado, in quanto «del tutto corretta formalmente e ragionevole in termini di quantificazione».
4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con due motivi; hanno resistito con controricorso le sole intimate indicate in epigrafe.
Le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da:
Numero registro generale 24885/2022
Numero sezionale 532/2026
Numero di raccolta generale 11274/2026
Data pubblicazione 27/04/2026
1. Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in riferimento agli artt. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, e art. 39, comma 5, d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed alle successive interpretazioni fornite dal Ministero del Lavoro. Erroneità ed inadeguatezza della motivazione della sentenza per violazione delle norme di legge con riferimento alla consegna dei cedolini paga ai lavoratori».
La censura è inammissibile.
Come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito.
Nella specie parte ricorrente non riesce nella individuazione dell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, non potendo ritenersi idonea la mera elencazione delle norme violate, senza dimostrare quale sarebbe l’erronea ascrizione di significato agli enunciati normativi richiamati. Chi ricorre si limita a dedurre che la consegna delle buste paga sarebbe stata effettuata mediante la messa a disposizione su sito web con area riservata accessibile ai propri dipendenti, sostanzialmente contestando in fatto l’accertamento compiuto dai giudici del Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA
Numero registro generale 24885/2022
Numero sezionale 532/2026
Numero di raccolta generale 11274/2026
Data pubblicazione 27/04/2026
merito che non hanno ritenuto una materiale traditio tale modalità.
In realtà, la società invoca a sostegno delle proprie doglianze circolari ministeriali che, tuttavia, non rappresentano idoneo parametro normativo a mente del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.
Invero, la eventuale violazione delle circolari ministeriali non costituisce motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, in quanto le stesse sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano (Cass. n. 23524/2024; Cass. n. 16644/2015)
2. Parimenti inammissibile il secondo motivo, che denuncia: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Erroneità ed inadeguatezza della motivazione della sentenza per violazione delle norme di legge con riferimento alla quantificazione delle spese legali del primo grado di giudizio».
Si deduce che la liquidazione delle spese del primo grado avrebbe dovuto essere effettuata avuto riguardo ai valori minimi e non medi.
Tuttavia, questa Corte insegna che, in tema di liquidazione delle spese processuali, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (tra molte: Cass. n. 19989/2021).
Inoltre, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi indicati in tabella, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, questo sì derogabile con apposita motivazione (Cass. n. 89/2021).
Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1
Numero registro generale 24885/2022
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3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli Avv.ti Paola Concetta Mucedola e Giuseppe Catapano che si sono dichiarati antistatari delle controricorrenti.
Nulle per le spese delle altre intimate che non hanno svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026.
La Presidente
Dott.ssa Margherita Leone
USI. Uno sciopero di 24
Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Aprile 2026 13:24 Scritto da Sandro Mercoledì 22 Aprile 2026 13:19
Frosinone, trasporto pubblico:
autisti dell’azienda Cialone Tour in sciopero per 24 ore
- Uno sciopero di 24 ore è stato proclamato per la giornata odierna, Martedì 21 Aprile, dagli autisti del trasporto pubblico locale di Frosinone. L’agitazione, indetta dalla sigla sindacale Unione Sindacale Italiana (USI), coinvolge il personale dell’azienda Cialone Tour e si svolgerà nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla normativa vigente.
Tra i principali punti contestati emergono la programmazione dei turni e i tempi di percorrenza, che i lavoratori ritengono spesso non compatibili con le reali condizioni del traffico urbano.
Una situazione che, a detta degli autisti, comporta difficoltà nella gestione delle pause e contribuisce ad aumentare il livello di stress operativo.
I lavoratori aggiungono, inoltre, che non vengono riconosciuti i cosiddetti “tempi accessori” legati alle attività preliminari e successive alla guida, compresi la presa in servizio, la movimentazione dei mezzi e i trasferimenti funzionali all’espletamento del servizio e segnalano che, in diversi casi, vengono contestati per ritardi che, secondo la loro interpretazione, deriverebbero proprio da una programmazione dei tempi non adeguata.
Restano aperte anche questioni legate all’organico, alla gestione delle ferie e al clima nei rapporti di lavoro, su cui i dipendenti chiedono maggiore attenzione e soluzioni concrete.
I lavoratori stessi dichiarano:
“Lo sciopero rappresenta quindi una forma di protesta e, al tempo stesso, una richiesta di ascolto e di confronto serio sulle condizioni di lavoro degli autisti, nella convinzione che la tutela del personale sia strettamente collegata anche alla qualità e all’affidabilità del servizio reso all’utenza. L’auspicio è che si possa aprire al più presto un percorso costruttivo, capace di affrontare le criticità evidenziate e di individuare soluzioni equilibrate nell’interesse dei lavoratori e del servizio pubblico”.
Adesione allo sciopero il 43% dei lavoratori.
sabato 11 aprile ’26 a Roma.
Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Aprile 2026 10:25 Scritto da Sandro Mercoledì 08 Aprile 2026 10:08
sabato 11 aprile ’26 a Roma.
Adesione alla manifestazione nazionale contro il blocco a Cuba
- L’USI Unione Sindacale Italiana aderisce alla mobilitazione contro l’inasprimento del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba e contro ogni minaccia di aggressione militare.
- Il Governo Trump che dopo aver annunciato la volonta? di annessione della Groenlandia, del Canada ed il controllo su Panama, ha attaccato il Venezuela con il sequestro del Presidente Maduro e sta imponendo un blocco economico ancora più duro contro Cuba.
- Cuba sta precipitando verso una crisi umanitaria a causa dell’inasprimento dell’embargo voluto dal governo USA.
- La carenza di carburante con la conseguente mancanza di energia, minaccia i servizi essenziali come ospedali, scuole, oltre alla produzione alimentare così come di medicinali, mentre la riduzione dei collegamenti internazionali con il conseguente crollo del turismo stanno strangolando l’economia dell’isola.
- Tale situazione rischia di produrre un collasso economico e umanitario con conseguenze gravissime per i lavoratori e le lavoratrici e tutta la popolazione cubana. Gli USA vogliono negare ad un popolo il diritto alla sussistenza per esercitare un ricatto politico in violazione di ogni principio d’indipendenza e autodeterminazione.
- L’USI rinnova la condanna all’imperialismo, al militarismo e al crescente aumento di spese militari e si oppone a ogni forma di propaganda guerrafondaia di qualsiasi Governo.
- Contro il Blocco a Cuba
- No a ogni minaccia di aggressione militare
- Per l’autodetermiazione dei popoli
- Estendere e rafforzare la solidarietà internazionalista
L’USI invita tutti e tutte alla solidarietà e alla mobilitazione al fianco del popolo cubano.
U.S.I.
UNIONE SINDACALE ITALIANA
11 aprile ’26
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