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SCIOPERO DELLA CULTURA

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Ultimo aggiornamento Venerdì 05 Giugno 2026 10:15 Scritto da Sandro Venerdì 05 Giugno 2026 10:13

 

SCIOPERO DELLA CULTURA

Venerdì 12 giugno 2026


Siamo lavoratrici e lavoratori, il nostro riconoscimento passa da inquadramenti contrattuali corretti, compensi dignitosi, contratti equi, diritti, un welfare universale, il rispetto della salute psicofisica, un’economia che supporti la cultura.

Venerdì 12 giugno scioperiamo per tutto questo.


Con le proclamazioni dei sindacati FP CGIL, Nidil CGIL, CUB, ADL COBAS, COBAS lavoro privato, CLAP, USI CT&S, scioperano tutti gli ambiti dei settori creativi e culturali.

1. Riconoscimento e dignità del lavoro culturale

Il primo obiettivo è affermare che il lavoro culturale è lavoro a tutti gli effetti e deve essere riconosciuto come tale. Occorre regolamentare tutte le professioni del settore e contrastare la convinzione che si tratti di attività svolte per passione o vocazione.

Per raggiungere il riconoscimento del lavoro creativo e culturale è necessario, tra le altre cose, contrastare l’abuso di volontariato e stage, impedendo che queste forme sostituiscano il lavoro correttamente retribuito, monitorare i datori che ricorrono alle false partite IVAampliare i diritti del lavoro autonomo. A queste si uniscono rivendicazioni specifiche degli altri settori coinvolti.

2. Retribuzione e lavoro dignitosi

La qualità e la complessità delle competenze richieste nel settore culturale non trovano riscontro nei salari e nelle condizioni contrattuali effettive. Molti lavoratori e lavoratrici sono sottoinquadrati, impiegati con contratti inadeguati o retribuiti in misura insufficiente per condurre una vita dignitosa.
Per questo è necessario introdurre un salario minimo legale e garantire che il lavoro precario non venga utilizzato come strumento per comprimere il costo del lavoro: i costi della flessibilità non devono ricadere sulle lavoratrici, per questo il lavoro autonomo, atipico e parasubordinato deve avere retribuzioni lorde maggiori rispetto a quelle dei dipendenti, retribuzioni che compensino la discontinuità lavorativa e le minori tutele e allo stesso tempo disincentivino il ricorso senza controllo a forme contrattuali non adeguate.

3. Rispetto della salute psicofisica

Le condizioni di precarietà, la competizione permanente, le discriminazioni e la mancanza di tutele producono conseguenze profonde sulla salute mentale e fisica di chi lavora nella cultura. È necessario garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e di formazione, rafforzare i controlli e la prevenzione, monitorare i rischi da stress lavoro-correlato, contrastare ogni forma di molestia, discriminazione e violenza.

4. Welfare universale

La precarietà strutturale che caratterizza gran parte del lavoro culturale rende indispensabile un sistema di welfare capace di garantire continuità di reddito e protezione sociale a tutte e tutti, indipendentemente dalle forme contrattuali.
Occorre introdurre strumenti efficaci di sostegno al reddito, nella prospettiva di un reddito universale di base. Bisogna inoltre estendere le tutele legate alla genitorialità, garantire il diritto all’indennità di malattia e infortunio per tutte e tutti e una pensione dignitosa, costruendo un sistema previdenziale solido, che non penalizzi chi ha carriere frammentate e versa in casse diverse.

5. Contro l’economia del riarmo e l’art-washing

La crescita della spesa militare e la riduzione delle risorse per cultura e welfare sono due facce di un modello economico che respingiamo. In questo contesto, le istituzioni culturali rischiano di diventare strumenti di legittimazione politica di guerre, occupazioni e pratiche coloniali. Noi rifiutiamo questo art-washing e difendiamo il diritto a esprimere dissenso e a organizzarsi collettivamente.

 

 

CHI STA DIETRO AI CAPORALI?

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Ultimo aggiornamento Venerdì 05 Giugno 2026 08:27 Scritto da Sandro Venerdì 05 Giugno 2026 08:24

 

CHI STA DIETRO AI CAPORALI?


Si chiamavano Ullah Ismat Quiem, 19 anni, Waseem Khan, 29 anni, Amin Fazal Khogjani, 28 anni, Safi Layiad, 27 anni, tre braccianti afghani e un pakistano, costretti a raccogliere frutta e verdura in quelle campagne per 12 – 13 ore di lavoro al giorno, sotto il solleone, trattati come schiavi, senza diritti, senza contratto, salari mai pagati. I caporali, al soldo dei clan mafiosi e dei padroni di quelle terre, li hanno bruciati vivi nella loro auto, perché si erano ribellati, in una squallida stazione di servizio Ip di Amendola, nel cosentino.

Erano in cinque, quattro sono morti carbonizzati, il quinto – Taj Mohammad Alamyar, pure lui di nazionalità afghana – è riuscito a salvarsi ed ha raccontato, terrorizzato, a stampa e Tv, del ruolo della mafia afghana in quelle campagne e di un sistema schiavile a cui lui e i suoi compagni erano sottoposti.

Ci dobbiamo chiedere per chi lavoravano questi caporali che costringevano lavoratori agricoli in quelle condizioni bestiali, sfruttati per intere giornate lavorative e, per giunta, senza paga?

Lavoravano per aziende agricole regolari che, a loro volta, rifornivano, di frutta e verdura, i banchi delle principali aziende della grande distribuzione organizzata.

E’ quel che avviene nelle campagne di tutt’Italia, dal Sud al Nord, è un sistema schiavile che funziona così. Ovunque.

Non è vero - come dicono alcune associazioni imprenditoriali agricole – che il sistema è buono, c’è qualche mela marcia! Non è vero, perché, per limitarci al Piemonte che è la Regione in cui viviamo, questo sistema lo incontriamo a Saluzzo, nell’astigiano, nell’albese, a Carmagnola, nel torinese, nelle risaie del novarese e in Bassa Valle Scrivia.

Secondo l’ONU, metà della popolazione agricola italiana è costituita da migranti, per lo più irregolari. Manodopera sfruttata dal sofisticato sistema alimentare dell’Italia.

Anche noi consumatori siamo parte del problema.

Quando ci sediamo a tavola, ci dobbiamo chiedere cosa c’è dietro a un bel bicchiere di vino o a un’insalata di pomodori|

Abbiamo più volte denunciato questo sistema perverso, anche attraverso il nostro libro uscito di recente SCHIAVI MAI!, ma, siamo sicuri, in questo caso come in altri che l’attenzione dei media durerà qualche giorno, poi tutto passerà nel dimenticatoio.

Eppure, in Italia, da una decina d’anni, esiste una legge – la 199/2016 – che si è posta l’obiettivo di perseguire non solo i caporali, ma anche le aziende agricole committenti.

Legge totalmente inapplicata.

Avete mai letto, accanto a nomi di caporali, anche solo un nome di un italianissimo proprietario terriero che utilizza i caporali a proprio uso e consumo?

Occorre affrontare con forza questo sistema criminale, ma, al tempo stesso, occorre affrontare il ruolo delle imprese agricole.

Bisogna cambiare le leggi ingiuste, pretendere la cancellazione della Bossi – Fini che relega i lavoratori in condizioni di semiclandestinità rendendoli ricattabili, contrastare le logiche che hanno ispirato i decreti sicurezza e i decreti flussi.

Una volta che arrivano, queste persone sono abbandonate ai caporali. Basta leggere i dati: sapete quanti entrati con il decreto flussi conseguono il contratto di lavoro? Il 20%. E il resto dov’è va a finire?

Certo, parliamo di caporalato, però i caporali sono solo parte del problema. Ci sono altri tre grandi responsabili: il datore di lavoro che li sfrutta per quelle ore, li paga in quel modo e li tiene in quelle condizioni lavorative, poi ci sono i liberi professionisti – consulenti, avvocati, notai, associazioni agricole – che assistono i padroni, li consigliano, conoscono perfettamente la situazione, sanno quanti lavoratori sono in “nero” e quanti in “grigio” e poi c’è la grande distribuzione che fa il bello e il cattivo tempo, detta prezzi e condizioni.

“A fronte di ogni caporale, c’è sempre un’azienda che si rivolge a lui. Gli schiavi lavorano, i caporali controllano e i padroni guadagnano” Fannie Lou Hamer

Castelnuovo Scrivia, 3 giugno 2026 -

Presidio Permanente di Castelnuovo Scrivia

 

   

Sentenza Romeo

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Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Maggio 2026 11:30 Scritto da Sandro Venerdì 08 Maggio 2026 11:18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE
- Presidente -
Dott.
FRANCESCOPAOLO PANARIELLO
- Consigliere-
Dott.
FABRIZIO AMENDOLA
- Rel. Consigliere-
Dott.
FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO
- Consigliere -
Dott.
FRANCESCA FUCCI
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso 24885-2022 proposto da:

ROMEO GESTIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO ............, MARCO ....................., ANGELO ........................;

- ricorrente -
contro
................................ NADIA, ........................SUSANNA, rappresentate e difese dagli avvocati GIUSEPPE CATAPANO, PAOLA CONCETTA MUCEDOLA;
- controricorrenti –

nonché contro
............................................GIUSEPPINA, .......................CARMELA, ....................................PATRIZIA;
- intimate -

avverso la sentenza n. 140/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 1132/2021;

Oggetto
Lavoro privato
R.G.N.24885/2022
Cron.
Rep.

Ud 04/02/2026
CC
Firmato Da:

MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 
Numero registro generale 24885/2022
Numero sezionale 532/2026
Numero di raccolta generale 11274/2026

Data pubblicazione 27/04/2026

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di condanna, proposta da Piera Nadia Galli e altre lavoratrici, della Romeo Gestioni Spa «alla predisposizione di postazione informatica per la stampa dei prospetti paga», confermando per il resto la decisione del Tribunale.

2. La Corte, in estrema sintesi, ha affermato: «una volta accertato l’inadempimento della società alla consegna delle buste paga, il Tribunale ha correttamente condannato la società alla consegna delle buste paga non consegnate alle lavoratrici e richieste con il ricorso». Ha aggiunto che non era invece possibile pronunciare una condanna del datore di lavoro ad un facere specifico, non equivalente a quello previsto dalla legge.

3. La Corte ha anche respinto il motivo di appello concernente la liquidazione delle spese di primo grado, in quanto «del tutto corretta formalmente e ragionevole in termini di quantificazione».

4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con due motivi; hanno resistito con controricorso le sole intimate indicate in epigrafe.
Le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: 
Numero registro generale 24885/2022
Numero sezionale 532/2026
Numero di raccolta generale 11274/2026
Data pubblicazione 27/04/2026


1. Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in riferimento agli artt. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, e art. 39, comma 5, d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed alle successive interpretazioni fornite dal Ministero del Lavoro. Erroneità ed inadeguatezza della motivazione della sentenza per violazione delle norme di legge con riferimento alla consegna dei cedolini paga ai lavoratori».

La censura è inammissibile.

Come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito.

Nella specie parte ricorrente non riesce nella individuazione dell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, non potendo ritenersi idonea la mera elencazione delle norme violate, senza dimostrare quale sarebbe l’erronea ascrizione di significato agli enunciati normativi richiamati. Chi ricorre si limita a dedurre che la consegna delle buste paga sarebbe stata effettuata mediante la messa a disposizione su sito web con area riservata accessibile ai propri dipendenti, sostanzialmente contestando in fatto l’accertamento compiuto dai giudici del Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA


Numero registro generale 24885/2022
Numero sezionale 532/2026
Numero di raccolta generale 11274/2026

Data pubblicazione 27/04/2026

merito che non hanno ritenuto una materiale traditio tale modalità.

In realtà, la società invoca a sostegno delle proprie doglianze circolari ministeriali che, tuttavia, non rappresentano idoneo parametro normativo a mente del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.
Invero, la eventuale violazione delle circolari ministeriali non costituisce motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, in quanto le stesse sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano (Cass. n. 23524/2024; Cass. n. 16644/2015)

2. Parimenti inammissibile il secondo motivo, che denuncia: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Erroneità ed inadeguatezza della motivazione della sentenza per violazione delle norme di legge con riferimento alla quantificazione delle spese legali del primo grado di giudizio».
Si deduce che la liquidazione delle spese del primo grado avrebbe dovuto essere effettuata avuto riguardo ai valori minimi e non medi.
Tuttavia, questa Corte insegna che, in tema di liquidazione delle spese processuali, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (tra molte: Cass. n. 19989/2021).

Inoltre, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi indicati in tabella, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, questo sì derogabile con apposita motivazione (Cass. n. 89/2021).

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 
Numero registro generale 24885/2022
Numero sezionale 532/2026
Numero di raccolta generale 11274/2026


Data pubblicazione 27/04/2026

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli Avv.ti Paola Concetta Mucedola e Giuseppe Catapano che si sono dichiarati antistatari delle controricorrenti.
Nulle per le spese delle altre intimate che non hanno svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026.

La Presidente
Dott.ssa Margherita Leone

   

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