NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO.
L'AZIENDA DEVE SPECIFICARE
NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO
I MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO
Modificato l'art. 2 L. n. 604/66
(Cassazione Sezione Lavoro n. 16896 del 10 agosto 2016, Pres. Amoroso, Rel. Boghetich).
Il novellato art. 18, comma 6, della legge n. 300 prevede che in caso di vizi di forma attinenti alla motivazione del licenziamento così come richiesta dall'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché nelle ipotesi di violazione della procedura dettata dall'art. 7 della legge n. 300 o di quella prevista dall'art. 7 della legge n. 604, il giudice debba dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra sei e dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Va sottolineato che la novella del 2012 ha altresì modificato il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 604 imponendo al datore di lavoro di specificare, nella lettera di licenziamento, i motivi che hanno determinato il provvedimento espulsivo.