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Diritto al lavoro: Tossico dipendenza.

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IL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

DI LAVORO COMPETE AL TOSSICODIPENDENTE

QUANDO EGLI SIA MATERIALMENTE IMPEDITO

A RENDERE LA PRESTAZIONE

LAVORATIVA

 

- Obbligo di non abbandonare la struttura incaricata della disintossicazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 14621 del 18 luglio 2016, Pres. Venuti, Rel. Berrino).

All'art. 124 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ("testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), è stabilito, nel primo comma, che

"i lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico- riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque per un periodo non superiore a tre anni". È previsto poi, nel secondo comma, che "l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico- riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate".

Come univocamente evincibile dal contesto letterale oltre che dalla "ratio" delle suddette disposizioni - che sono finalizzate ad agevolare l'accesso dei lavoratori tossicodipendenti ai programmi di disintossicazione di cui al precedente art. 122, garantendo ad essi il mantenimento del posto già occupato sul presupposto che la concreta esecuzione del trattamento riabilitativo previsto da quei programmi è materialmente incompatibile con l'espletamento dell'attività lavorativa - deve affermarsi che il diritto alla conservazione del posto di lavoro compete al lavoratore tossicodipendente allorquando (e per il tempo in cui) egli sia materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per eseguire il trattamento di disintossicazione, attuato secondo le previsioni delle sopra citate disposizioni di legge.

Logico corollario di tutto ciò è che, ove il programma terapeutico e riabilitativo sia attuato presso una struttura del servizio pubblico o presso una equivalente idonea struttura riabilitativa (ex cit. art. 122 terzo comma), l'abbandono di questa struttura, e il definitivo volontario allontanamento da essa da parte del tossicodipendente fa venir meno il presupposto di fatto costitutivo del diritto alla conservazione del posto ed esclude quindi il diritto del predetto alla conservazione stessa: e ciò, appunto, a causa del venir meno dell'impedimento (a prestare l'attività lavorativa) che legittimava (ex cit. art. 124 primo comma) la sospensione dell'obbligo del lavoratore tossicodipendente di eseguire la prestazione oggetto del rapporto di lavoro.

E, con il venir meno del diritto alla conservazione del posto, correlativamente e automaticamente, si ripristina - come è evidente - l'obbligo del lavoratore di riprendere servizio e di eseguire la prestazione cui è contrattualmente tenuto.