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LA GRAVITA' DELL'ADDEBITO DISCIPLINARE

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LA GRAVITA' DELL'ADDEBITO DISCIPLINARE

DEVE ESSERE APPREZZATA IN CONCRETO

- Lesione irrimediabile della fiducia

(Cassazione Sezione Lavoro n. 10950 del 26 maggio 2016, Pres. Venuti, Rel. Manna).

Il giudice di secondo grado investito del gravame con cui si chieda l'invalidazione d'un licenziamento disciplinare deve verificare che l'infrazione contestata, ove in punto di fatto accertata o pacifica, sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso e, in caso di esito positivo di tale delibazione, deve poi, anche d'ufficio, apprezzare in concreto (e non semplicemente in astratto) la gravità dell'addebito, essendo pur sempre necessario che esso rivesta il carattere di grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell'adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto all'adempimento dei suoi obblighi.