Reintegro di Hassane. New time 2009. Condannata. (USI)
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Milano in funzione di Collegio del reclamo ex art. 669- terdecies epe. in materia di lavoro, composto dai sigg.ri TARABORRELLI Rossano, presidente, LUALDI Marco, PERILLO Tullio
Ha pronunziato la seguente
Ordinanza
nella causa N. 16849 IBRAHIM. - 2011 R.G.L. promossa da: HASSANE IBRAHIM MOHAMED
Aw. CATAPANO.
CONTRO
Il Collegio,
NEW TIME 2009 SCARL.
CONTUMACE.
Il Collegio
- letti gli atti del procedinento - ex artt. 669 bis, 669-tercecies e 700 cpc;
- a scioglimento della riserva assunta in Camera di Consiglio all'udienza dei 14.12.2011;
OSSERVA
la domanda di reclamo tisi confronti del provvedimento d' urgenza emesso dall' ufficio lì 1718.11.2011 azionata da ASSANE IBRAHIM MOHAMEDIBRAHIM può trovare accoglimento.
Correttamente il giudicate in prime cure ha rilevato difficoltà ad imputare il rapporto di lavoro de quo risolto alla convenuta in atti, sempre contumace anche in tale fase processuale, e solo sulla base di un cambiamento di numero di partita IVA riscontrato dal lavoratore in busta paga, anche se ciò è avvenuto per mesi a decorrere dal novembre 2009 mentre il rapporto è stato risolto nell' ottobre 2011; in effetti il lavoratore risultava assunto illo tempore da tale NEW TIME SCARL dall'1.5.2009 che non si era convenuta in giudizio in quanto fallita e cancellata.
In tale odierna fase processuale però il ricorrente ha potuto integrare, …….. fare visto il rito, le proprie allegazioni; dimostrando per tabulas, sempre nonostante la contumacia della convenuta, che si deve anche perciò ritenere la effettiva datrice di lavoro, che tale denominazione sociale ed ente ha pagato i contributi per i apporto regolarizzato a nome della precedente NEW TIME SCARL dal novembre 2009 all' ottobre 2011; ha comunicato al Centro per l'impiego della Provincia di Milano la cessazione del rapporto con l’HASSANE IBRAH1M MOHAMED IBRAHIM ha disposto il suo; trasferimento in altra sede; ha continuato a pagare somme come da bonifico bancario l’accreditato e quindi con le modalità precedenti della detta NEW TIME SCARL; ha rilasciato in data 25.3.2011 una dichiarazione a nome proprio con sede in Via Settembrini, 29, Milano ( che è proprio la sede legale della cooperativa NEW TIME 2009 SCARL) agli atti in cui per necessità di accensione mutuo dichiarava che il lavoratore oggi ricorrente era suo dipendente dal 1.5.2009 con "...
assunzione convenzionale al 01.5.2009 " e tanto di numero di matricola e livello 2° e mansioni di addetto alle pulizie ed orario di lavoro a tempo indeterminato e stipendio mensile di euro 1182,39 per 14 mensilità.
Tanto basta, unitamente alla circostanza che la vecchia datrice di lavoro NEW TIME SCARL è fallita con sentenza del locale ufficio giudiziario n. 49/2009 li 26.9,2009 e con fallimento pure chiuso al 21.10.2010, e cancellazione dal registro delle imprese del 16.1 l.2010, vedi docc. 12, 13 e 14 ricorrente, quindi ante cessazione del rapporto de quo, per cui paradossalmente ove si volesse ragionare contra le risultanze documentali, si dovrebbe ritenere che il rapporto di lavoro non fosse in capo a nessun ente alla data dell'impugnato licenziamento, mentre sì è visto che non è così per tabulas, per affermare cori sicurezza che il rapporto dovesse … essere imputato alla contumace; che per altro ha licenziato dolosamente il lavoratore utilizzando modulistica della precedente cooperativa già illo tempore fallita, al momento del recesso che è di ottobre 2011 appunto.
Con cessione quindi del rapporto alla contumace NEW TIME 2009 SCARL che si è attuata ad insaputa del lavoratore eli e prestava attività, solo, presso terza appaltante quale operaio pulitore, e continuava regolarmente ricevere lo stipendio a mezzo bonifico, senza nessun sospetto sulla titolarità del rapporto e altro, visto il numero di partita IVA differente che in effetti la contumace utilizzava.
Cessione di rapporto di la voro dopo subentro di appalto visto che è la stessa NEW TIME 2009 SCARL a disporre un trai ferimento presso altra sede di appaltante NOVELIS del lavoratore e questa volta sì con propri i carta intestata.
Mentre deve pure rilevarsi che il curatore fallimentare nella procedura mai ha noviziato il lavoratore a testimonianza che negli atti del fallimento già egli non appariva più come dipendente evidentemente.
Nel merito poi la questione è di facile risoluzione.
Il ed periculum vi è integrato oggi dalla produzione documentale fatta in udienza di richiesta somme al lavoratore reclamante per pigioni causa mancato pagamento e con pure minaccia di sfratto; per cui vi è un effettivo e concreto danno irreparabile di rimanere sull'asfalto con famiglia di 4 figli posto che è venuto meno il reddito da lavoro assicurato a rapporto con la contumace.
Nel merito della vicenda poi si osserva che il cd fumus vi è in quanto l'atto espulsivo, pure adottato con contestazione preliminare, è intervenuto lì 4.10.2011 e quindi proprio l'ultimo giorno concesso al lavoratore per presentare le proprie giustificazioni su episodio contestato; mentre egli aveva inviato le proprie difese proprio quel dì; per cui l'atto è intervenuto non in tempo utile e congruo, prima della scadenza del termine, violando così la procedura ex art. 7 legge 300/70 che proprio la contumace ha introdotto e cui essa si è richiamata con la concessione di un termine a difesa che poi non rispetta.
Da ciò l'accoglimento de le conclusioni formulate a pag. 25 dell'atto di reclamo di applicazione della ed tutela reale ed applicazione all'appalto presso NOVELIS cui in precedenza il lavoratore era addetto e che è ancora in essere; anche il trasferimento disposto, questo sì, con atto a nome NEW TIME 2009 SCARL lì .9.2011 presso altra sede, Bresso, dalla primigenia di lavoro, Pieve Emanuele, non è stato in nessun modo motivato dalla contumace ed è stato in definitiva accettato dal ricorrente, seppure vi sia stata contestazione a pag. 24; vedi pag. 25 ricorso sempre.
Risarcimento dovuto nella misura minima di legge di 5 mensilità della retribuzione globale di fatto posto che il recesso è dell’ottobre 2011.
Nessun rapporto associati vo risulta in essere con la cooperativa datrice.
Accessori dovuti sulle somme per retribuzione.
Il TFR non è stato pagato ma non è dovuto visto il decisum; sono dovute le somme però per retribuzioni non pagate dopo la sospensione del rapporto avvenuta con lettere di contestazione del 2.9.2011 e 28.9.2011, intenzionalmente a nome vecchia cooperativa, per insussistenza della sospensione stessa: nulla è stato detto infatti sulla procedura dalla contumace e in particolare nessun provvedimento è stato preso dalla datrice dopo la prima sospensione dal 2.9.2011 fino all' 8.9.2011.
Spese ex soccombenza e liquidate in appresso.
P.Q.M.
Il Giudice,
decidendo nella causa HÍGL 16849 - 2011, cosi provvede:
- accoglie il reclamo; ordina la reintegra del ricorrente in posto di lavoro e mansioni precedentemente occupati presso NOVELIS di Bresso in appalto gestito dalla contumace NEW TIME 2009 SCARL e dispone il pagamento delle retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento impugnato del 4.10.2011 all'effettiva reintegra + pagamento delle somme per sospensione del rapporto dopo le 2 contestazioni disciplinari + risarcimento dovuto nella misura minima di legge di 5 mensilità della retribuzione globale di fatto posto che i recesso è dell' ottobre 2011; accessori di legge dovuti; condanna il reclamato contumace a pagare euro 2.500,00 per spese di lite.
Cosi deciso in Milano, li 15.12.2011.
IL PRESIDENT ROSSANO