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Vertenza Mensa. 50° giorno di protesta!
Ultimo aggiornamento Martedì 31 Gennaio 2017 17:30 Scritto da Sandro Martedì 31 Gennaio 2017 17:19
Vertenza Mensa ad Oltranza
Lunedì 30 gennaio 2017
50° giorno di protesta
6^ manifestazione dell’Unione Sindacale Italiana
Anche oggi 30 gennaio 2017, come tutti i lunedì, l'Unione Sindacale Italiana di Caltanissetta, nel ricorrente 50° giorno di VERTENZA MENSA ad OLTRANZA, ha messo in atto la 6^ manifestazione avanti al PALAZZO del LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA, visto che la Commissaria Straordinaria ad oggi non ha dato riscontro alle richieste avanzate dai lavoratori e fatte proprie dall'USI, in data 13 dicembre 2016.
Le richieste dei lavoratori e del sindacato verteno al ripristino del Servizio Mensa ed al pagamento dei retri, anni 2015 e 2016.
L'USI annota la poca coscienza dei lavoratori/lavoratrici a partecipazione alla lotta.
La nostra Organizzazione Sindacale resta ferma sull'obbiettivo prefisso ed invita tutti lavoratoria difesa dei propri diritti.
La lotta non avrà soluzione e continua imperterrita ad oltranza.
L’USI è aperta a tutti i Lavoratori delusi.
La nostra O.S. è convinta della crescita di un forte fronte di lotta all'insegna dell'autogestione.
W l'USI unico sindacato conflittuale presente nel territorio.
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Lorenzo PETIX
(Segr. Prov Intercategoriale)
Statali: Malattia e Permessi. Modifiche.
Ultimo aggiornamento Martedì 24 Gennaio 2017 15:39 Scritto da Sandro Martedì 24 Gennaio 2017 15:35
Lavoro: statali, arriva la stretta su malattie e permessi
Ecco come cambiano le regole nella pubblica amministrazione
Gabriella Lax
Giro di vite per gli statali. Cambiano le regole su malattie e permessi nella Pubblica amministrazione. Come riporta il Messaggero, si tratta di uno dei risvolti dell'accordo firmato lo scorso 30 novembre tra i sindacati e il governo per il rinnovo dei contratti in cui le parti s'impegnavano a riaprire il confronto, fermo da tanto tempo, sulla questione delle malattie, dei permessi e dei congedi. I sindacati ne dovranno discutere al tavolo con l'Aran, l'Agenzia pubblica che si occupa di contrattazione.
Assenze per malattia
Si tratta dei casi in cui il dipendente pubblico abbia la necessità di dover effettuare una visita specialistica o delle analisi. Adesso ci sono tre modi per potersi assentare per le visite mediche o gli accertamenti: prendere una giornata di malattia; utilizzare un giorno di ferie e infine usare il permesso orario nel limite delle 18 ore annuali, che però non è specificamente destinato a queste esigenze ma copre anche tutte le altre necessità del lavoratore.
La soluzione trovata sarebbe spacchettare in ore l'assenza per malattia.
Se necessitano due ore per effettuare una visita specialistica (o un'ora a settimana per effettuare una determinata terapia), non sarà più necessario far ricorso all'intera giornata, ma ci si potrà assentare soltanto per le ore necessarie giustificandole con la certificazione dello specialista o del terapista. All'interno di un contingentamento ossia un tetto che rientrerebbe anche nel cosiddetto "periodo di comporto", il tempo massimo di assenza entro il quale il dipendente pubblico ha diritto allo stipendio e alla conservazione del posto di lavoro.
Attualmente è di 18 mesi (raddoppiabili in alcuni casi gravi, ma senza stipendio), con i primi 9 mesi a retribuzione piena. Le assenze per malattia frazionabili costituirebbero una quota massima, per esempio un mese, all'interno dei primi 9 mesi del periodo di comporto. Dal periodo di comporto sono esclusi in ogni caso le terapie salvavita, come per i malati di tumore.
Contro l'assenteismo
La stretta è prevista sulle assenze seriali e su quelle di massa. Il ministro Madia aveva intenzione di regolare la materia per legge. Si procederà invece attraverso una regolazione minima nel decreto sul lavoro statale che sarà varato a febbraio, per poi lasciare spazio alla contrattazione con i sindacati.
Non a caso nell'accordo di novembre è stata inserita la volontà di contrastare i "fenomeni anomali di assenteismo". L'arma legislativa, dovrebbe essere comunque quella di specificare che tra i motivi di licenziamento ci saranno anche le assenze seriali (il caso è quello dei lunedì o dei giorni prefestivi) e quelle di massa.
Legge 104
Circa l'assistenza dei familiari disabili resterebbero invariati i principi fondamentali dell'istituto regolato dalla legge, ma cambierebbero solo alcuni aspetti organizzativi.
I dipendenti che fanno ricorso alla legge 104 dovrebbero comunicare preventivamente al datore di lavoro i periodi di assenza, in modo da permettere una programmazione del lavoro.
Fonte: Lavoro: statali, arriva la stretta su malattie e permessi
(www.StudioCataldi.it)
Visite fiscali: Gli orai.
Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Gennaio 2017 16:07 Scritto da Sandro Lunedì 23 Gennaio 2017 16:03
Visite fiscali:
Gli orai.
Con il 2017 cambiano alcune cose per le visite fiscali. Come ricorda il portale 'laleggepertutti.it', per visita fiscale si intende l'accertamento sanitario, cioè una visita medica, che viene effettuata da parte di un medico dell'Inps nei confronti del lavoratore, quando è assente per malattia: il medico può essere mandato direttamente dall'Inps, a campione, per i lavoratori privati, oppure a spese del datore di lavoro, o, ancora, dall'amministrazione presso cui lavora il dipendente pubblico.
Nel 2017, il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, in determinati orari; in particolare, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: dipendenti statali e degli enti locali devono essere reperibili per l'intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18.
Anche i lavoratori del settore privato devono essere reperibili tutta la settimana, compresi sabati e domeniche, ma le fasce orarie sono differenti e vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Durante le fasce di reperibilità, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale, presso il domicilio indicato nel certificato medico inviato telematicamente all'Inps dal medico curante. Al verificarsi della malattia, il dipendente è tenuto a comunicare, appena possibile, la malattia al datore di lavoro (il tempo massimo entro cui avvertire l'azienda è stabilito dai contratti collettivi) e a recarsi immediatamente dal proprio medico curante perché rediga ed invii all'Inps in tempo reale il certificato telematico.
Se il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo alla malattia e la visita è ambulatoriale, perde il primo giorno di malattia; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, ma il lavoratore si presenti alla visita medica con oltre 1 giorno di ritardo dal verificarsi della patologia; inoltre, su richiesta del datore, o dietro accordi aziendali, il lavoratore deve comunicare il codice univoco del certificato, perché possa essere visualizzato via web dall’azienda stessa, tramite il sito dell'Inps.
Proprio in virtù dell'informazione in tempo reale, è possibile l'invio del medico fiscale sin dal primo giorno di malattia, non solo da parte del datore di lavoro, ma anche da parte dell'Inps, nell'ambito dei controlli a campione.
Qualora il medico fiscale si presenti al di fuori delle fasce orarie di disponibilità, e non reperisca il malato, quest'ultimo non può subire sanzioni disciplinari. Ricordiamo che chi non si presenta alla visita fiscale perde il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni (a meno che entro 10 giorni non si presenti alla visita ambulatoriale, nel qual caso, a partire dal giorno della visita, la retribuzione viene ripristinata, ovviamente se viene effettivamente riscontrata la malattia);
il 50% della retribuzione, per i giorni successivi al decimo;
tutta la retribuzione, se non si presenta nemmeno al terzo controllo.
Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale solo in alcune ipotesi, come una malattia nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, un infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, una gravidanza a rischio, patologie collegate all'invalidità riconosciuta, se almeno pari al 67%, il ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria. Se il medico curante riscontra una delle cause di esonero elencate, o se decida, in base ad altre serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla visita, deve contrassegnare il certificato telematico col codice E.
Se il dipendente malato, durante le fasce di reperibilità, deve assentarsi, è giustificato solo se l'assenza è dovuta a cause di forza maggiore o per sottrarre sé o un familiare da un pericolo grave, se l'interessato deve sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie. Per giustificare l'assenza alla visita fiscale, in questi casi, il lavoratore deve preavvertire il datore o l'amministrazione, indicando giorno e orari di indisponibilità alle fasce di reperibilità e fornire, successivamente, idonea attestazione di quanto effettuato.
Non sono considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve uscita per espletare commissioni, o non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l'accesso al personale sanitario.
23 gennaio 2017
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