Amianto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sezione Civile
Sentenza 15 febbraio 2010 n. 3453
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso 21170-2006 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
M.M., F.R., P.P.S., B.
L.M., C.C., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/03/2006 R.G.N. 1414/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l'Avvocato GARLATTI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure che, in accoglimento dei ricorsi proposti nei confronti dell'Inps dai lavoratori indicati in epigrafe, aveva riconosciuto, sul presupposto dell'avvenuta esposizione ultradecennale all'amianto, il loro diritto alla rivalutazione del periodo contributivo in relazione ai rispettivi periodi di lavoro ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Osservava in particolare che la consulenza tecnica d'ufficio, anche avvalendosi dei risultati di alcune deposizioni testimoniali, aveva comunque accertato la configurabilita di un rischio da inalazione di amianto con superamento dei valori soglia fino al 1986;
per il periodo successivo, anche se non erano stati superati i suddetti valori, vi era stata comunque un'esposizione a rischio inalatorio pericoloso per la salute.
Per la cassazione dalla sentenza propone ricorso l'Inps affidato un unico motivo. I lavoratori resistono con controricorso illustrato da memoria.
DIRITTO
Motivi della decisione - Con unico motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31. Deduce che la Corte territoriale, pur avendo dato atto che l'esposizione all'amianto negli anni successivi al 1986 era stata stimata dal CTU come probabilmente inferiore al valore di soglia, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti in primo grado al beneficio richiesto e cioè alla rivalutazione del periodo contributivo anche per gli anni successivi al 1986. Ciò in contrasto col principio, più volte ribadito dalla Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicazione dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, l'esposizione all'amianto deve essere agganciata a chiari standard parametrici di rischio, costituiti dai valori di riferimento cristallizzati nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31.
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
A norma della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte di cassazione (cfr, in particolare, Cass. 23 gennaio 2003 n. 997, in tema di benefici in favore dei lavoratori esposti al rischio di asbestosi, anche in virtù delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002, deve ritenersi che destinatari del beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, siano tutti i lavoratori subordinati i quali - indipendentemente dall'oggetto dell'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito una esposizione "qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre di amianto, in quanto risulti accertata la presenza nell'ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati negli D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, essendo irrilevante che l'esposizione sia cessata alla data (28 aprile 1992) di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992. L'accertamento dell'esistenza di una esposizione "qualificata" richiede che il giudice verifichi - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere della prova e, se del caso, avvalendosi dei poteri d'ufficio previsti nel rito del lavoro - se il lavoratore ha dimostrato che nell'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio sopra indicati e che egli è stato esposto al rischio per oltre dieci anni.
Nel caso di specie manca la prova del superamento, a partire dal 1986, dei valori di soglia previsti dalla legge, come si desume chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata che fa esplicito riferimento ai risultati della consulenza tecnica d'ufficio la quale ha affermato che a partire dal 1986 la concentrazione di fibre di amianto era probabilmente inferiore ai valori soglia; del tutto ingiustificato deve pertanto ritenersi il riconoscimento del diritto oggetto del presente giudizio.
La sentenza deve essere in definitiva cassata. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda dei ricorrenti in primo grado.
Nulla deve essere statuito in tema di spese dell'intero giudizio trattandosi di controversia in materia previdenziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei ricorrenti in primo grado; nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010