Maltrattamenti, sottomissione e riduzione in sciavitù.
Maltrattamenti e sottomissione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 19674 DEL 13 MAGGIO 2014
FATTO
1. Con sentenza del 14 giugno 2012 la Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza emessa il 26 aprile 2011 dal G.u.p. presso il Tribunale di Bolzano, che all’esito di giudizio abbreviato ha ritenuto A.D. colpevole del delitto di cui all’art. 572 c.p., commesso in danno della moglie A.R. dall’8 novembre 2008 al 5 marzo 2009, condannandolo alla pena di anno uno di reclusione.
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d’appello di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d’appello trascurato di considerare il fatto che l’intera vicenda processuale mostrava i connotati di un sostrato culturale chiaramente estraneo a quello europeo, risultando dall’istruttoria dibattimentale come la presunta condizione di schiavitù – oltre che la condotta di agevolazione dell’immigrazione clandestina – altro non erano se non la semplice sofferenza di una giovane donna convivente, fin dai primi giorni del suo matrimonio, con un marito le cui peculiarità caratteriali ella non aveva avuto modo di conoscere prima.
La teste addotta dalla difesa, infatti, pur erroneamente ritenuta inattendibile dalla Corte d’appello, aveva riferito che non si trattava certo di maltrattamenti, ma di evidenti incompatibilità caratteriali tra i due coniugi, praticamente estranei e “costretti”, per la condizione di clandestinità di A.R., a dividere un minuscolo appartamento con i suoceri, con il rischio di essere scoperta dalle forze di Polizia, e quindi espulsa dal territorio nazionale.
Il comportamento dell’imputato, pertanto, non era caratterizzato dall’intento di rendere disagevole e penosa l’esistenza della moglie, ma era invece la conseguenza di uno stato d’animo cagionato dalla condizione di clandestinità, la quale è sufficiente ad escludere la volontà di sopraffare e disprezzare la moglie. In definitiva, se percosse si sono verificate ai danni della persona offesa, queste devono essere valutate per ciò che rappresentano ai sensi della diversa disposizione di cui all’art. 581 c.p.
DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello – e finanche dinanzi al Giudice di prime cure – che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d’accusa.
In tal senso la Corte territoriale, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato la contrastante versione dei fatti narrata dall’imputato ed ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza, segnatamente: a) che per circa sei mesi la persona offesa è stata costretta a vivere in stato dì sottomissione, subendo violenze fisiche e psicologiche da parte del coniuge; b) che la stessa, in particolare, è stata oggetto di percosse e minacce psicologiche affinchè esercitasse le funzioni di “domestica”, costretta a svolgere le relative mansioni e a servire tutti i componenti la famiglia, con il rischio di essere malmenata qualora avesse osato opporsi; c) che le è stato impedito, sin dal momento del suo arrivo in Bressanone, di vedere ed intrattenersi con altre persone, ivi compresa la sorella, rimanendo chiusa all’interno dell’abitazione dell’imputato, che spesso versava in stato di ubriachezza, sfogando abitualmente nei suoi confronti la propria aggressività; d) che, allorquando tentò di allontanarsi da casa, non riuscendo più a sopportare la condizione disumana in cui veniva costretta dal marito, venne selvaggiamente percossa e rinchiusa a chiave in una stanza.
3.1. Il contributo narrativo offerto dalla persona offesa, inoltre, è stato attentamente esaminato dalla Corte territoriale, che ha congruamente ed esaustivamente vagliato l’intero quadro delle emergenze probatorie, offrendo piena ragione giustificativa della valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni, in quanto supportate da oggettivi elementi di riscontro, a loro volta desunti dalle univoche risultanze di dichiarazioni testimoniali che hanno confermato sia la riduzione in schiavitù che i segni di percosse subite dalla persona offesa.
Le circostanze di fatto da quest’ultima esposte hanno trovato, poi, ulteriore conferma nella relazione di un’associazione assistenziale (“La Strada – Progetto Donna”), da cui è emerso che l’A.R. non poteva decidere cosa, quanto e quanto mangiare, né quando poter riposare, dovendo prima svolgere tutti i lavori che le venivano imposti dal coniuge e dai familiari, che decidevano anche l’orario della sveglia, denigrando tutto ciò che faceva.
4. Sulla stregua delle rappresentate emergenze probatorie, deve ritenersi che l’impugnata pronuncia abbia fatto buon governo del quadro di principi che regolano la materia in esame, del tutto irrilevanti dovendosi considerare, al fine della configurabilità della contestata fattispecie incriminatrice, l’evocata presenza di un “sostrato culturale chiaramente estraneo a quello europeo”, ovvero la condizione di clandestinità della persona offesa e la prospettata sua disillusione, legata ad una non raggiunta, ma agognata, emancipazione sociale all’atto dell’ingresso in territorio italiano, o, infine, i dati inerenti alle “peculiarità caratteriali” del coniuge e dei suoceri.
Invero, questa Suprema Corte ha ormai da tempo affermato il principio secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta dell’agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionarle sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza (Sez. 6, n. 55 del 08/11/2002, dep. 08/01/2003, Rv. 223192).
Rilevano, entro tale prospettiva, come si è poc’anzi evidenziato, non soltanto le percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità, che si risolvano nell’inflizione di vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 dei 08/10/2013, dep. 06/11/2013, Rv. 256962).
Né, al riguardo, possono assumere alcuna incidenza in senso scriminante eventuali pretese o rivendicazioni legate all’esercizio di particolari forme di potestà in ordine alla gestione del proprio nucleo familiare, ovvero specifiche usanze, abitudini e connotazioni di dinamiche interne a gruppi familiari che costituiscano il portato di concezioni in assoluto contrasto con i principi e le norme che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano e della concreta regolamentazione dei rapporti interpersonali, tenuto conto dei fatto che la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia, nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (artt. 2, 29 e 31 Cost.), nonché il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (art. 3, commi 1 e 2, Cost.), costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili (arg. ex Sez. 6, n. 3398 del 20/10/1999, dep. 24/11/1999, Rv. 215158; Sez. 6, n. 46300 del 26/11/2008, dep. 16/12/2008, Rv. 242229).
5. La Corte d’appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del tema d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della re giudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.