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Astensione - Per la Sicurezza

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LEGITTIMA L'ASTENSIONE DAL LAVORO PER REAZIONE AD INADEMPIMENTI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavoratori hanno diritto alla retribuzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 18921 del 5 novembre 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Bandini).

Ciro D. ed altri dipendenti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si sono astenuti dal lavoro dal 14 febbraio al 31 marzo 1989 per reazione alla mancata realizzazione di interventi aziendali di bonifica degli impianti ove venivano effettuate operazioni di rimozione dell'amianto dai vagoni ferroviari. L'azienda non ha loro corrisposto la retribuzione per il periodo dell'astensione. I lavoratori si sono rivolti al Pretore di Napoli sostenendo di avere, con l'astensione, legittimamente reagito all'inadempimento della datrice di lavoro agli obblighi in materia di sicurezza e chiedendo la condanna dell'azienda al pagamento della retribuzione non corrisposta, a titolo di risarcimento del danno. Il Pretore ha accolto la domanda. Il Tribunale di Napoli, in grado di appello, ha confermato la decisione di primo grado in quanto, sulla base dell'analisi di due perizie svolte in sede penale ed acquisite agli atti, ha rilevato una serie di difetti negli impianti e nell'organizzazione del lavoro ritenuti pericolosi per la salute dei dipendenti. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18921 del 5 novembre 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Bandini) ha rigettato il ricorso. La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. - ha affermato la Corte - pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico; inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente ad un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute.