Da motivare il rifiuto del Permesso di soggiorno TAR Lazzio
Da motivare il rifiuto di rinnovare il permesso
(Tar Lazio 5557/2007)
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non può essere respinta solo perché presentata in ritardo, ma il provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario contro il Ministero dell’Interno che con un decreto della questura aveva respinto una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo sia perché effettuata con eccessivo ritardo sia perché priva del visto di ingresso per lavoro sul territorio nazionale; il ricorrente aveva però dichiarato nell’istanza che la presentazione della domanda era avvenuta fuori termine a causa del rilascio tardivo del passaporto da parte dell’Ambasciata del suo Paese di provenienza e quindi per un fatto a lui non imputabile. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere adeguatamente motivato dall’amministrazione, la quale non può respingere la domanda solo perché presentata oltre il termine previsto, considerato che il ritardo nella presentazione non è sufficiente da solo a motivare la decisione negativa; l’amministrazione è infatti tenuta a verificare ’esistenza di altre circostanze ostative al rinnovo del permesso anche in presenza di una richiesta tardiva. Nel caso in esame, la decisione dell’amministrazione si era basata esclusivamente sul fattore temporale e non solo non si era tenuto conto dell’esistenza di elementi di giustificazione del ritardo ma non era stata presa in considerazione anche la sussistenza di circostanze favorevoli al rilascio del permesso e cioè, nello specifico, il fatto che il cittadino extracomunitario svolgesse un’attività imprenditoriale e fosse titolare di una sistemazione abitativa; di qui la carenza di motivazione del diniego del rinnovo. Il Tar ha infine chiarito che in caso di rinnovo del permesso di soggiorno non occorre un nuovo visto di ingresso nel territorio nazionale.
(25 giugno 2007)
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, sentenza n. 5557/2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
(Sezione II quater) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2181/2006 proposto da A, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Grossi nel cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Buonvisi n. 179;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, e la Questura di Roma, in persona del Questore pro-tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
- del decreto della Questura di Roma del 24.11.2005 con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
-nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Primo Refendario Floriana Rizzetto;
Nessuno presente per le parti all’udienza pubblica del 26 aprile 2007;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Si impugna chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il decreto indicato in epigrafe con cui il Questore di Roma ha respinto ’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dal ricorrente in considerazione del ritardo con cui detta istanza è stata presentata nonché della mancanza del visto per avoro.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 co. 2 lett. b del d.lvo n.286/98 [1]. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria.
L’amministrazione non ha considerato che il ritardo nella presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno era dovuta a fatto non imputabile al ricorrente, e cioè al ritardato rilascio del passaporto da parte dell’Ambasciata del Paese di provenienza dell’interessato; comunque il provvedimento non risulta adeguatamente motivato al riguardo.
Il contestato atto di diniego sarebbe inoltre illegittimo in quanto adottato molto tempo dopo la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso scaduto; con conseguente violazione del principio di affidamento.
Con ordinanza n. 2187 del 13/04/2006 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 26 aprile 2007 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L’oggetto dell’impugnativa è costituita dal decreto indicato in epigrafe con cui il Questore di Roma ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dal ricorrente in considerazione del lungo ritardo nella presentazione della medesima e dell’asserita mancanza del visto di ingresso sul territorio nazionale.
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura del difetto di motivazione dedotto con l’unico, articolato motivo.
Con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, cui questa Sezione aderisce (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 13 ottobre 2006 , n. 10381) è stato infatti affermato che la mera circostanza (formale) del ritardo nella presentazione della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, senza prendere in considerazione né le cause eventualmente giustificatrici del ritardo stesso né l'eventuale sussistenza (sotto l'aspetto sostanziale) dei presupposti per il rilascio dello stesso, non rappresenta una ragione sufficiente per rifiutare il rilascio del titolo richiesto, pur potendo tale elemento, in concorrenza con altre significative circostanze, essere indicativo del venir meno dei presupposti, originariamente esistenti, per il rinnovo del permesso e della cui mancanza il ritardo può solo costituire indice rilevatore (cfr. tra tante, T.A.R. Liguria, sez. II, 25 marzo 2004, n. 285).
Nella fattispecie tali ulteriori significative circostanze non sono emerse con sicura evidenza, e perciò la motivazione dell'atto gravato s'appalesa insufficiente.
Nel provvedimento impugnato infatti non viene svolta alcuna considerazione in merito alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti prescritti per il rilascio del permesso di soggiorno, né viene accennato alcun riferimento alla documentazione allegata dal ricorrente all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 18.7.1.2005 indicativa dello svolgimento di un’attività imprenditoriale e del possesso di una sistemazione alloggiativa.
Detto atto risulta infatti motivato esclusivamente con riferimento alla tardiva presentazione della suddetta istanza, senza peraltro tener conto del fatto che il ritardo appare pienamente giustificato in quanto dovuto a forza maggiore (ritardo dell’Ambasciata del Paese di provenienza dell’istante nel rilasciare il rinnovo del passaporto, dallo stesso tempestivamente richiesto) e pertanto non imputabile al ricorrente.
Trattandosi, inoltre di rinnovo del titolo di soggiorno, non occorreva nella specie un nuovo visto di ingresso nel territorio nazionale. Ne consegue che, atteso il carattere assorbente della censura esaminata, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, salvi restando, gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2007 con l’intervento dei Magistrati:
Italo RIGGIO Presidente
Renzo CONTI Consigliere
Floriana RIZZETTO Primo Referendario, est.
Depositata in Segreteria il 18 giugno 2007


