Alimentari - Aziende industriali. Dal 1 aprile 2011

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Alimentari - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2011

Dal 1 aprile 2011

Quadri - Impiegati - Intermedi - Operai

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Minimo

Contingenza

E.d.r.

Ind.funzione

€/mese

1S quadri

1.905,31

545,72

10,33

100,00

2.561,36

1S

1.905,31

545,72

10,33

0,00

2.461,36

1

1.656,79

538,70

10,33

0,00

2.205,82

2

1.366,88

530,51

10,33

0,00

1.907,72

3A

1.201,20

525,83

10,33

0,00

1.737,36

3

1.076,93

522,32

10,33

0,00

1.609,58

4

994,07

519,99

10,33

0,00

1.524,39

5

911,25

517,65

10,33

0,00

1.439,23

6

828,41

515,31

10,33

0,00

1.354,05

Viaggiatori e piazzisti

I viaggiatori e piazzisti di prima e seconda categoria appartengono rispettivamente al Liv. 2 ed al Liv. 3.

Ip.acc. 22 settembre 2009

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Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2011

Apprendisti

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Periodo

Minimo

Contingenza

E.d.r.

€/mese

2

0-24 mesi

1.161,85

450,93

8,78

1.621,56

 

25-48 mesi

1.230,19

477,46

9,30

1.716,95

3A

0-21 mesi

1.021,02

446,96

8,78

1.476,76

 

22-42 mesi

1.081,08

473,25

9,30

1.563,62

3

0-18 mesi

915,39

443,97

8,78

1.368,14

 

19-36 mesi

969,24

470,09

9,30

1.448,62

4

0-15 mesi

844,96

441,99

8,78

1.295,73

 

16-30 mesi

894,66

467,99

9,30

1.371,95

5

0-9 mesi

774,56

440,00

8,78

1.223,35

 

10-18 mesi

820,13

465,89

9,30

1.295,31

Il trattamento riportato in tabella è quello anteriore alla stipula dell'Verb.acc. 19 settembre 2005. Tale accordo in applicazione del D.Lgs. n. 276/2003, ha regolamentato il nuovo apprendistato c.d. "professionalizzante", per la cui disciplina si rinvia al paragrafo successivo.

Pertanto la disciplina dell'apprendistato qui riportata continua ad applicarsi sino ad esaurimento ai rapporti di apprendistato instaurati in base alla previgente normativa.

Ip.acc. 22 settembre 2009

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Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2011

Apprendistato ex D.Lgs. n. 276/2003

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 276/2003, "durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto".

In applicazione di tale disposto, il C.C.N.L. ha così definito la progressione di inquadramento applicabile al lavoratore con qualifica di apprendista.

La retribuzione, pertanto, è quella corrispondente al livello di inquadramento progressivamente raggiunto.

Apprendistato professionalizzante

Decorrenza dal: 17/09/2005

Livello di destinazione finale

Periodo apprendistato (mesi)

Livello di inquadramento

1

0 - 18

3A

 

19 - 36

2

 

37 - 60

1

2

0 - 16

3

 

17 - 34

3A

 

35 - 54

2

3A

0 - 14

4

 

15 - 30

3

 

31 - 48

3A

3

0 - 12

5

 

13 - 26

4

 

27 - 42

3

4

0 - 6

6

 

7 - 20

5

 

21 - 36

4

5

0 - 6

6

 

7 - 24

5

Verb.acc. 19 settembre 2005