Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Ott 2007. Flussi Migratori

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 Ott 2007

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio  dello Stato, per l'anno 2007.

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni  ed  integrazioni, recante  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, che  dispone che la determinazione  annuale delle quote massime di
stranieri  da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei  criteri  generali  per  la  definizione  dei  flussi  d'ingresso
individuati nel Documento  programmatico  triennale, relativo alla politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri nel territorio dello
Stato, e che  prevede che,  "in  caso di mancata pubblicazione del decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";
Considerato che il Documento programmatico  per il  triennio 2007-2009, ancorchè  in  fase di avanzata predisposizione, non è
stato  ancora  emanato  in  quanto  necessita dei conclusivi passaggi istruttori previsti dalla legge;
Ritenuta l'urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori  extracomunitari  non
stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2007;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio  2006 e 25 ottobre 2006, con i quali la quota complessiva
massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l'anno 2006 è stata determinata in 470.000 unità;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio  2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2007;
Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di lavoro  istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art.
2-bis del testo unico sull'immigrazione;
Visto  l'art.  21  del  testo  unico  sull'immigrazione,  circa  la previsione  di  quote  riservate  ai  lavoratori di origine italiana,
nonché a  favore  di  Paesi  che  collaborano  nelle  politiche  di regolamentazione   dei  flussi  di  ingresso  e  nelle  procedure  di
riammissione;
Tenuto conto delle  necessità e delle esigenze dei settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori stranieri anche in
posizione dirigenziale o altamente qualificati, nonché del fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero,  in
particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
                               Decreta:
                                Art. 1.
1.  In  via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori  extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato
per l'anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro  autonomo,  i  cittadini
stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità da ripartire tra le regioni e le province  autonome a cura del
Ministero della solidarietà sociale.
                                             Art. 2.
1.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art. 1, sono ammessi in Italia,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non stagionale, 47.100
cittadini  di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici  accordi  di  cooperazione  in  materia  migratoria,  così
ripartiti:
a) 4.500 cittadini albanesi;
b) 1.000 cittadini algerini;
c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
d) 8.000 cittadini egiziani;
e) 5.000 cittadini filippini;
f) 1.000 cittadini ghanesi;
g) 4.500 cittadini marocchini;
h) 6.500 cittadini moldavi;
i) 1.500 cittadini nigeriani;
l) 1.000 cittadini pakistani;
m) 1.000 cittadini senegalesi;
n) 100 cittadini somali;
o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
p) 4.000 cittadini tunisini;
q)  2.500  cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.             
                               Art. 3.
1.  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi non  elencati  all'art.  2, entro una quota di 110.900 unità così
ripartite:
a) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona;
b) 14.200 ingressi per il settore edile;
c) 1.000   ingressi   per   dirigenti   o   personale   altamente qualificato;
d) 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci;
e) 200 ingressi per il settore della pesca marittima;
f) 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.            
                               Art. 4.
1.  Nell'ambito della quota  di cui all'art. 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
b) 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio;
c) 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.
2.  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è riservata una quota di 1.500 ingressi ai cittadini stranieri  non  comunitari
residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine  ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di
effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23 e  dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
                                     Art. 5.
1.  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori, imprenditori  che  svolgono  attività  di
interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale  e  di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno
per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.           
                                    Art. 6.
1.  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, per l'anno 2007 sono ammessi  in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e
di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e  Venezuela,  che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori  stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in Argentina, Uruguay e Venezuela.    
                                     Art. 7.
1. I  termini  per  la  presentazione  delle  domande  ai sensi del presente decreto decorrono:
a) per i lavoratori  provenienti dai Paesi indicati all'art. 2, dalle ore 8 del  quindicesimo  giorno successivo alla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b)  per  i  lavoratori  provenienti  dai  Paesi diversi da quelli indicati all'art. 2:
1) dalle ore 8 del diciottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro
domestico e di assistenza alla persona;
2) dalle ore 8 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.
2.  Nel limite della quota complessiva di cui all'art. 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                                     Art. 8.
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite  nel  presente  decreto, ferma restando la quota massima di
cui  all'art. 1,  possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
    Roma, 30 ottobre 2007
                                                  Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 34