Pensioni D,L. 2 Luglio 2007 n. 81
Allegato 1
DECRETO LEGGE 2 LUGLIO 2007, N. 81, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N.127 ARTICOLO 5
(Interventi in materia pensionistica)
COMMI DA 1 A 4
1. A decorrere dall’anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell’applicazione della predetta tabella A, l’anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all’anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall’anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l’ente incaricato dell’erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma. 4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.
Tabella A
Lavoratori Lavoratori Somma Aggiuntiva Somma Aggintiva
dipendenti Autonomi in Euro anno 2007 Euro dal 2008
Anni di contribuzione Anni di contribuzione
Fino a 15 Fino a 18 262 336
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 327 420
Oltre 25 Oltre 28 392 504
Allegato 2
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA SOMMA AGGIUNTIVA
Articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n.127
ANNO 2007
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Somma aggiuntiva Limite reddito
> > Anno 2007
Anni di contribuzione Anni di contribuzione
Fino a 15 >Fino a 18 > euro 262 > Euro 8.766,73
Oltre 15 e fino a 25 >Oltre 18 e fino a 28 > euro 327 > Euro 8.831,73
Oltre 25 >Oltre 28 > euro 392 > Euro 8.896,73
(1) Importo pari a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D., pari ad euro 8.504,73, incrementato della somma aggiuntiva spettante all’interessato in relazione all’anzianità contributiva ed alla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale


