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Soccorso in mare di naufraghi
Ultimo aggiornamento Mercoledì 03 Maggio 2023 09:36 Scritto da Sandro Martedì 14 Marzo 2023 14:53
La scriminante dell'adempimento del dovere
in caso di soccorso in mare di naufraghi
L'attività di soccorso in mare dei naufraghi scrimina non solo qualora questi siano sottratti dal pericolo imminente di perdersi in mare ma anche nel caso in cui siano portati in luogo sicuro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 settembre 2022, n. 2511 (depositata in data 20 gennaio 2023), è tornata a pronunciarsi sul tema della scriminante dell'adempimento del dovere (art. 51 del c.p.) in caso di soccorso in mare, escludendone l'ambito di applicazione in caso di mera attività di recupero in mare del naufrago, senza successivo primario soccorso post salvataggio, consistente nel garantire al naufrago un approdo in posto sicuro ("piace of safety"). In particolare, le fonti del diritto internazionale, sia consuetudinarie che pattizie, impongono la necessità di garantire al naufrago rinvenuto in mare completa assistenza, consistente non solo nell'immediato salvataggio (qualora questo risulti disperso), bensì anche nella successivo trasporto in luogo sicuro, affinché gli sia prestata completa assistenza, anche sanitaria e burocratica. Secondo il diritto internazionale, difatti, non è sufficiente la mera attività di recupero in mare da parte dei capitani delle navi di passaggio, bensì è necessario anche che questi si attivino affinché i naufraghi recuperati siano portati in luoghi sicuri, e possano ricevere l'assistenza umanitaria di cui necessitano. A vigilare sull'attività di recupero e salvataggio è anche la polizia marittima, la quale, controllando le coste nazionali, deve assicurarsi che non vi sia nessun disperso che abbia bisogno di aiuto: in quel caso, è immediato l'obbligo di avvisare la capitaneria locale, affinché il naufrago sia recuperato.
I principi in esame sono espressamente ribaditi nelle principali convenzioni internazionali in materia di tutela del mare, in particolare: la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare ("SOLAS-Safety of Life at Sea"), redatta a Londra nel 1974, e poi successivamente ratificata in Italia con la legge n. 313 del 1980; la Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982, e ex post recepita dall'Italia attraverso la legge n. 689 del 1994; la Convenzione SAR di Amburgo del 1979, successivamente poi eseguita dall'ordinamento giuridico italiano con la legge n. 147 del 1989, ovvero poi attuata con il D.P.R. n. 662 del 1994, la quale, al punto 3.1.9, dispone che: "Le Parti devono assicurare il coordinamento e la cooperazione necessari affinché i capitani delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in pericolo in mare siano dispensati dai loro obblighi e si discostino il meno possibile dalla rotta prevista, senza che il fatto di dispensarli da tali obblighi comprometta ulteriormente la salvaguardia della vita umana in mare. La Parte responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si assume in primo luogo la responsabilità di vigilare affinché siano assicurati il coordinamento e la cooperazione suddetti, affinché i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle direttive elaborate dall'Organizzazione (Marittima Internazionale). In questi casi, le Parti interessate devono adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo nel più breve tempo ragionevolmente possibile".
I principi generali in esame sono rinvenibili anche all'interno del diritto internazionale di fonte consuetudinaria, il quale entra, in qualità di fonte sovraordinata, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano attraverso l'articolo 10 della Carta Costituzionale: tra i principi fondamentali riconosciuti, quale tutela minima dei diritti umani, vi rientra anche l'obbligo di ciascuno Stato di soccorrere i naufraghi in mare, a prescindere dalla loro cittadinanza (anche gli apolidi meritano di essere soccorsi in mare).
In particolare, recependo le fonti di diritto internazionale, le Linee Guida del Ministero dell'Interno hanno precisato che "un luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale. Sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative".
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Anche l'ordinamento giuridico italiano riconosce il diritto di ciascuno di essere soccorso in mare in caso di pericolo: in particolare, è nel dovere di ciascun soggetto navigante garantire assistenza in caso di necessità, ovvero prestare primario soccorso ai soggetti che si trovano in estrema difficoltà. In generale, l'ordinamento nostrano scrimina ogni condotta illecita attuata al fine di recuperare soggetti in mare in stato di pericolo attraverso la causa di giustificazione di cui all'articolo 51 del codice penale: dunque, qualora sia necessario porre in essere fatti illeciti al fine di soccorrere un naufrago (si pensi, ad esempio, ai delitti di cui agli art. 336 del c.p. e art. 337 del c.p.), il comportamento dei soccorritori è scriminato, e pertanto non punito.
In tal guisa, l'ordinamento giuridico italiano opera un bilanciamento di interessi, favorendo il recupero dei soggetti in mare in luogo della punibilità dei soggetti soccorritori. Garantire l'aiuto umanitario minimo è, difatti, esigenza considerata prevalente rispetto alla necessità di applicare la sanzione penale. L'ordinamento giuridico, attraverso la causa di giustificazione in esame, rinuncia a garantire tutela penale al fatto illecito perfezionatosi, al fine di tutelare la sfera dei diritti umanitari.
Secondo la teoria generale in materia penale, le cause di giustificazione rendono un fatto penalmente rilevante lecito in ogni branca dell'ordinamento giuridico: le scriminanti, difatti, a differenza delle scusanti (mera esclusione della colpevolezza), nonché delle cause di non punibilità in senso stretto (esclusione della sola punibilità), danno al fatto penalmente illecito una veste di liceità, trasformando quest'ultimo in attività non punibile penalmente.
Al fine di riconoscere una scriminante, dunque, l'ordinamento giuridico deve dapprima valutare il valore giuridico extrapenale meritevole di tutela, ovvero circoscrivere l'ambito di operatività della causa di giustificazione in presenza di requisiti stringenti.
In materia di soccorso in mare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla scia delle fonti di diritto internazionale, ha più volte statuito che la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. è riconoscibile nei casi in cui il soccorritore non solo si limiti a prestare il previo ausilio in mare al naufrago disperso, bensì si assicuri anche il suo successivo approdo in luogo sicuro, affinché ricevi ogni forma assistenziale di stampo umanitario.
I principi in esame sono stati riaffermati dal Supremo Consesso nella celebre sentenza n. 6626 del 16 gennaio 2020 (famoso caso "Rackete"), ove, nel merito, la Corte di Cassazione riconosceva la scriminante di cui all'articolo 51 c.p., non punendo penalmente la condotta di resistenza a pubblico ufficiale (ex art. 336 c.p.) attuata dal capitano della nave al fine di porre in salvo naufraghi dispersi: ciò in quanto il soggetto agente non solo si prestava ad offrire ai naufraghi soccorsi previo sostegno materiale, permettendo agli stessi di salire sulla nave, bensì in quanto aiutava gli stessi trasportandoli sul territorio italiano, luogo sicuro ove poter ricevere assistenza.
Alla luce delle coordinate tracciate, la Corte di Cassazione, all'interno della sentenza in esame, ha escluso la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. in caso di mera attività di mero soccorso e recupero in mare, senza che a questa faccia seguito un concreto trasporto in posto sicuro del naufrago disperso. Nel caso di specie, difatti, il comandante della nave aveva prestato soccorso ad altra nave, in balia di eventi metereologici avversi, senza tuttavia aiutare la stessa ad attraccare in posto sicuro: suddetta condotta, difatti, è stata considerata irrispettosa, da parte del giudice, dei diritti fondamentali di stampo umanitario, nonché violativa delle Convenzioni di diritto internazionale in materia. L'attività di soccorso, difatti, secondo la pronunzia in esame, non può limitarsi al mero salvataggio dei naufraghi sulla nave, dovendo essi essere portati anche in luogo terrestre sicuro, al fine di poter richiedere e ricevere protezione internazionale
(Convenzione di Ginevra del 1951).
Redazione Giuridica
Brocardo
8 marzo 2023. Per la nostra liberazione.
Scritto da Sandro Martedì 07 Marzo 2023 09:22
8 marzo 2023.
NO ALLA GUERRA PER UNA GENERAZIONE LIBERATA
L’Unione Sindacale Italiana aderisce allo sciopero nazionale indetto dal sindacalismo di base.
Noi donne per la centralità del sociale e dell'economia.
ORA BASTA!
Siamo il perno nel sociale, nelle scuole, nel pubblico impego, abbiamo dato tutto e vogliamo tutto!
ORA BASTA!
Basta violenza di genere contro di NOI ovunque essa risieda contro chi la pratica fosse il singolo, il potere politico o quello economico.
SOVVERTIRLO È POSSIBILE!
Prendiamoci in ogni luogo di lavoro e nel sociale:
sicurezza, salute e dignità;
Lavoro uguale a salario uguale;
Lotta a ogni forma di discriminazione di genere;
ANCORA
L’8 marzo è il momento per rivendicare come DONNE una società diversa senza la scure dei licenziamenti sia per noi che per tutte/i Lavoratrici e Lavoratori.
L’8 marzo dobbiamo gridare forte che a tutti che spetta una vita migliore e migliori condizioni di vita.
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L’8 marzo da NOI Donne deve alzarsi FORTE il nostro GRIDO di LOTTA.
L’età pensionabile a 55 anni.
La nostra attività domestica deve essere conteggiata al pari di ogni attività lavorativa.
Una Pensione a parità di salario per tutte e tutti.
NO AL PATRIARCATO!
NO ALLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE!
W l’8 marzo giornata di LOTTA e di DIRITTI.
TUTTE ASSIEME E NON UNA DI MENO!
NO ALLA GUERRA
CNT. Solidarietà al chi ha subito lo spionaggio dello stato
Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Febbraio 2023 14:16 Scritto da Sandro Lunedì 27 Febbraio 2023 14:06
Spaine, CNT:
Di fronte allo spionaggio senza scrupoli, la nostra solidarietà senza limiti.
Da CNT Centro vogliamo rispondere all'appello di mutuo sostegno delle persone e delle organizzazioni colpite dalla Polizia infiltrata.
- Lo scorso 30 gennaio 2023, a seguito di un'inchiesta del quotidiano La Directa, è arrivata l'ultima notizia di un poliziotto infiltrato nei movimenti libertari, sociali e di base, che, ancora una volta, torna a sporcare i nostri spazi.
Questa è una delle forme di violenza che lo Stato esercita contro di noi.
Alcuni sono così evidenti che ci lasciano con le costole rotte, senza una casa, o ci privano della nostra libertà. Altri sono più subdoli e ci impediscono di arrivare a fine mese per le loro politiche assistenziali e del lavoro, ci fanno progressivamente ammalare con liste d'attesa o ci impediscono di parlare con il vicino togliendo la panchina dalla strada.
- Tutti miravano a sottomettere, controllare e privare la classe operaia dell'organizzazione e della lotta.
Il nostro sostegno, la nostra solidarietà e il nostro affetto per tutte le persone che sono state colpite da questa infiltrazione della polizia.
- Lo Stato è entrato nei nostri spazi sicuri, e deve farlo con bugie e inganni, perché sa di essere il nemico delle persone che cercano di creare una società più giusta e più libera. Ci hanno spiato come se fossimo criminali, ci hanno registrato e hanno cercato di manipolarci.
Ad oggi, il Centro per la difesa dei diritti umani Irídia e il sindacato CGT hanno presentato denunce all'infiltrato, al suo superiore e al ministero dell'Interno per presunti reati di abuso sessuale, violazione dell'integrità morale, divulgazione di segreti e impedimento a l'esercizio dei diritti civili.
- Vogliono seminare dubbi e paure con la persona accanto a noi, che diffidiamo, che l'organizzazione non sia aperta, che torniamo ad essere gruppi marginali che non si fidano di nessuno. Ma questo non può accadere e non accadrà perché la nostra lotta è legittima e necessaria.
Già negli anni 2000, i sindacati della CNT a Madrid subirono un'altra infiltrazione della Polizia che si faceva chiamare "Fernando Pérez López", attaccando anche la privacy della nostra militanza, per la quale ci identifichiamo pienamente con le compagne che hanno sofferto di nuovo questa situazione.
Rimaniamo vigili nella nostra organizzazione per la situazione indifesa delle nostre compagne, "Le sei della Svizzera", che per esercitare una solidarietà attiva chiedono loro anni di carcere.
Al CNT Centro abbiamo chiaro che la repressione va oltre le sigle, le persone e le idee, che la solidarietà non è solo una parola e che "se toccano uno di noi, ci toccano tutti" non è solo uno slogan.
Molta forza a tutte le persone e le organizzazioni che hanno subito questo abuso da parte dell'apparato repressivo dello Stato spagnolo.
https://www.cnt.es/noticias/frente-al-espionaje-sin-escrupulos-nuestra-solidaridad-sin-limites/
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