Vigili del Fuoco. Biennio Economico (2008-2209).
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
NOTA OPERATIVA N. 28
Direzione Centrale Previdenza
Roma, 28 luglio 2011
D.P.R. 19 novembre 2010, n. 250 – recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009).
D.P.R. 19 novembre 2010, n. 251 – recepimento dell’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009).
Premessa.
Sul supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2011 sono stati pubblicati i DD.PP.RR. indicati in oggetto.
Essi si applicano rispettivamente al personale direttivo e dirigente e a quello non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi, limitatamente a queste ultime due categorie di personale, anche coloro che espletano attivita tecniche, amministrativo contabili e tecnico – informatiche, di cui all’art. 131 del decreto legislativo n. 217/2005, esclusi i vigili del fuoco volontari ausiliari.
Entrambi i decreti riguardano il biennio economico 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.
1) D.P.R. n. 250/2010
Personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1.1. Nuovi stipendi (art. 2)
Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale sopra richiamato, come definiti nell’art. 27 del D.P.R. 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementati nelle misure mensile lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui all’allegato 1.
Dal 1° gennaio 2009 gli incrementi mensili e gli stipendi annui lordi sono rideterminati nei valori indicati nell’allegato 2. Tali valori assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008.
Gli incrementi tabellari assorbono l’indennita prevista in caso di vacanza contrattuale dall’art.1, comma 3, del D.P.R. 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006 - 2007.
Il conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennita integrativa speciale dal 1° gennaio 2003 non modifica le modalita di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.335.
1.2. Indennita di rischio e indennita operativa per il soccorso esterno (artt. 4 e 6)
A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure dell’indennita di rischio di cui all’art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementate e rideterminate nei valori di cui all’allegato 3. Detta indennita, corrisposta per tredici mensilita?, concorre alla formazione della base pensionabile di cui all’art. 13, lettera a) del decreto legislativo n. 503/1992 e non è soggetta alla maggiorazione del 18%.
A decorrere dall’anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all’art. 17, comma 35- quinquies, del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, confluisce nel Fondo di produttivita per il personale direttivo al fine di corrispondere specifiche indennita operative per la valorizzazione di una più efficace attivita di soccorso pubblico.
Le indennita operative sono utili per il calcolo della quota B di pensione di cui all’art.13 lettera b) del decreto legislativo n. 503/1992
Personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1.3. Nuovi stipendi (art. 8)
Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale dirigente, come definiti nel D.P.R. 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementati nelle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui all’allegato 4.
Dal 1° gennaio 2009 gli incrementi mensili e gli stipendi annui lordi del medesimo personale sono rideterminati nei valori indicati nell’allegato 5. Tali valori assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008.
Gli incrementi tabellari in esame assorbono l’indennita prevista in caso di vacanza contrattuale dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.
Il conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennita integrativa speciale dal 1° gennaio 2001 non modifica le modalita? di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1.4. Retribuzione di rischio, di posizione e di risultato (art. 10)
Per esplicita disposizione contrattuale la parte fissa delle retribuzioni di posizione e di rischio (previste, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall’art. 9, comma 2 del D.P.R. 29 novembre 2007) restano fissate nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita?,:
- Posizioni funzionali della qualifica di dirigente generale:
- Posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore:
- Posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente:
€ 35.000;
€ 25.000;
€ 20.000.
La parte fissa è utile per il calcolo della quota A di pensione di cui all’art. 13 lettera a) del decreto legislativo n. 503/1992 di pensione e non e? soggetta alla maggiorazione del 18% mentre la parte variabile concorre alla quota B del medesimo art. 13 lettera b).
La retribuzione di risultato, ove spettante, e? valutata nella quota b) di pensione.
1.5. Effettideinuovistipendi (artt. 3e9)
Gli incrementi stipendiali di tutto il personale riguardato da D.P.R. in esame, hanno effetto sulla tredicesima mensilita?, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Inpdap, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
I benefici economici risultanti dall’applicazione degli artt. 2 e 8 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto.
Agli effetti dell’indennita di buonuscita, di licenziamento, nonche? di quella prevista dall’art.2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
1.6. Elementi retributivi da valutare ai fini dell’indennita di buonuscita
Si rammenta che gli elementi retributivi da valutare ai fini dell’indennita di buonuscita sono:
- Stipendio tabellare comprensivo di IIS (per 13 mensilita)
- Retribuzione individuale di anzianita (per 13 mensilita)
- Retribuzione di rischio e di posizione – parte fissa e parte variabile (per 13 mensilita).
2) D.P.R. n. 251/2010
Personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
2.1.Nuovi stipendi (art. 2)
Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale in esame, negli importi stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementati nelle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui agli allegati 6 e 7.
Dal 1° gennaio 2009 gli incrementi mensili e gli stipendi annui lordi sono rideterminati nei valori indicati negli allegati 8 e 9. Tali valori assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008.
Gli incrementi tabellari assorbono l’indennita? prevista in caso di vacanza contrattuale dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006 - 2007.
Il conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennita? integrativa speciale dal 1° gennaio 2003 non modifica le modalita di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2.2. Effetti dei nuovi stipendi (art. 3)
Gli incrementi stipendiali risultanti dall’applicazione del decreto in esame hanno effetto sulla tredicesima mensilita?, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Inpdap, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009.
Agli effetti dell’indennita? di buonuscita, di licenziamento, nonche? di quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
2.3. Indennita di rischio (art. 4)
A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennita di rischio del personale che espleta funzioni tecnico – operative, di cui all’art. 4 del D.P.R. 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, è incrementata e rideterminata nei valori di cui all’allegato 10.
Detta indennita, corrisposta per tredici mensilita?, concorre alla formazione della base pensionabile di cui all’art. 13, lettera a) del decreto legislativo n. 503/1992 e non e? soggetta alla maggiorazione del 18%.
2.4. Indennita mensile (art. 5)
A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure dell’indennita? mensile per il personale che espleta attivita tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, previste dall’articolo 5 del D.P.R. 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi indicati nell’allegato 11.
Detta indennita, corrisposta per dodici mensilita, concorre alla formazione della base pensionabile di cui all’art.13, lettera b) del decreto legislativo n. 503/1992.
2.5. Indennita operativa per il soccorso esterno (art. 7)
A decorrere dall’anno 2010, una parte delle risorse di cui all’art. 17, comma 35-quinquies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito nella legge n. 102 del 2009 confluisce nel Fondo di amministrazione per il personale in esame per essere utilizzata ai fini del pagamento di una speciale indennita? operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno.
Tale indennita viene corrisposta al personale del settore operativo inserito nei turni continuati e nelle turnazioni particolari di cui all’art. 45 del CCNL del 5 aprile 1996, ivi compreso il personale specialista, qualificato e delle colonne mobili regionali compreso nell’attivita? di soccorso nonche? al personale operativo che effettua orario giornaliero e turnazione 12/36, nel caso in cui, per eccezionali esigenze di servizio derivanti anche da situazioni di emergenza, anche locali, venga inserito nel dispositivo di soccorso e impiegato nell’attivita? operativa.
L’indennita in esame concorre alle determinazione della quota B di pensione di cui all’art. 13, lettera b) del decreto legislativo n. 503/1992.
2.6. Elementi retributivi da valutare ai fini dell’indennita di buonuscita
Si rammenta che gli elementi retributivi da valutare ai fini dell’indennita di buonuscita sono:
- Stipendio tabellare comprensivo di IIS (per 13 mensilita) - Retribuzione individuale di anzianita (per 13 mensilita)
- Retribuzione di rischio (per 13 mensilita)
- Indennita mensile (per 12 mensilita?).
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Fiorino


