Aziende di Credito. CCNL 15.12.2011
Accordo 15 12. 2011
Accordo relativo al passaggio dal CCNL SIM al CCNL credito per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e trumentali.
Epigrafe
Testo dell’Accordo
Apprendistato professionalizzante
Fondo integrativo pensione
Assistenza sanitaria
Classificazione del personaleDurata settimanale
Banca delle ore
Durate delle ferie
Permessi individuali retribuiti
Conservazione del posto
Scatti di anzianità
Indennità di cassa
Retribuzione
Accordo relativo al passaggio dal C.C.N.L. SIM al C.C.N.L. credito per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali
Testo dell'Accordo
A seguito dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale per i quadri, impiegati e gli operai delle società d'intermediazione mobiliare, società di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio e aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il C.C.N.L. SIM confluirà nel C.C.N.L. credito (ABI) tempo per tempo vigente.
Le parti si sono pertanto incontrate per una verifica delle modalità di applicazione della normativa del settore credito ed hanno stipulato il seguente accordo di armonizzazione valido fino al raggiungimento dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. del credito.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 tutti gli istituti contrattuali saranno disciplinati dal C.C.N.L. credito in vigore e successive modifiche, fatto salvo quanto espressamente previsto per i singoli istituti sotto disciplinati.
I contratti di inserimento e a tempo determinato in essere alla data del 1° gennaio 2012 proseguiranno fino a scadenza secondo quanto previsto nella lettera di assunzione consegnata agli interessati.
Apprendistato professionalizzante
Per i contratti in essere alla data del 1° gennaio 2012, al conseguimento della qualifica i lavoratori assunti con contratto di apprendistato saranno inquadrati nei profili professionali rientranti nella 3ª area professionale secondo la tabella di armonizzazione riportata nel presente accordo.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 le nuove assunzioni con contratto di apprendistato seguiranno le regole previste dall'art. 28 del C.C.N.L. credito.
Fondo integrativo pensione
Le parti concordano la possibilità per le aziende di continuare ad aderire al Fondo previdenziale Arti & Mestieri di BPM, fermo restando il diritto del lavoratore di aderire ad altro fondo a parità di condizioni.
Le aliquote di contribuzione al Fondo restano quelle di cui al C.C.N.L. SIM. Qualora il contratto del credito dovesse in futuro stabilire un'aliquota a carico azienda superiore al 2,7%, le aziende saranno tenute ad applicare la nuova aliquota.
Assistenza sanitaria
Le polizze di assistenza sanitaria integrativa stipulate con la compagnia di assicurazione Unipol manterranno validità fino alla scadenza concordata.
Successivamente a tale data, si applicheranno le norme di cui all'art. 57 del C.C.N.L. credito.
Classificazione del personale
A decorrere dal 1° gennaio 2012 le aziende dovranno inquadrare i lavoratori, in relazione alle mansioni svolte da ognuno ed al grado di esperienza acquisita, secondo la seguente tabella di armonizzazione:
C.C.N.L. SIM C.C.N.L. credito
Quadro A
Quadro direttivo
- 4° livello
Quadro direttivo
- 3° livello
Quadro B
Quadro direttivo
- 2° livello
Quadro direttivo
- 1° livello
Livello A
3ª area professionale
- 4° livello
Livello B
3ª area professionale
- 4° livello
3ª area professionale
- 3° livello
Livello C 3ª area professionale
- 2° livello
3ª area professionale
- 1° livello
Livello D
2ª area professionale
Durata settimanale
La durata normale del lavoro è fissata in 37,5 ore settimanali distribuite in cinque giorni.
Ai sensi dell'art. 94 C.C.N.L. credito, i lavoratori potranno, all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, optare per:
- fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
- continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al 1° comma, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
Banca delle ore
Le ore accantonate nella banca ore alla data del 31 dicembre 2011 resteranno accantonate e dovranno essere godute con le modalità stabilite dal nuovo C.C.N.L. applicato.
Durata delle ferie
I giorni di ferie maturati e non goduti alla data del 31 dicembre 2011, resteranno accantonati, fermo restando l'obbligo di godimento secondo quanto disposto dalle norme di legge.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 la maturazione delle ferie seguirà le regole di cui all'art. 49 del C.C.N.L. credito.
Permessi individuali retribuiti
Le ore di permesso maturate e non godute alla data del 31 dicembre 2011, resteranno accantonate e dovranno essere godute entro il 30 giugno 2012.
Conservazione del posto
Le parti concordano che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le aziende saranno tenute ad applicare le regole di cui all'art. 52 del C.C.N.L. credito.
Per le malattie in corso alla data sopra indicata, la conservazione del posto sarà garantita fino ad un massimo di 220 giorni, sino a 10 anni di anzianità, e 400 giorni da 10 a 15 anni di anzianità trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento.
Per anzianità superiori a 15 anni, dal 1° gennaio 2012 verrà applicato l'art. 52 del C.C.N.L. credito anche per le malattie in corso alla data di cambio contratto.
Scatti di anzianità
Gli scatti in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 2011 saranno calcolati "pro-quota" ed aggiunti alla retribuzione nella voce "scatti congelati" a decorrere dal mese di gennaio 2012.
La maturazione degli scatti di anzianità decorrerà dal 1° gennaio 2012, con le modalità stabilite dal nuovo C.C.N.L. applicato.
Indennità di cassa
A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'indennità di cassa sarà sostituita dall'indennità di rischio e corrisposta nelle misure previste dall'Allegato 5 al C.C.N.L. credito. Se l'indennità percepita secondo il precedente contratto dovesse essere superiore a quella prevista dal nuovo C.C.N.L. applicato, la differenza fra il vecchio ed il nuovo importo sarà conglobata nella voce "superminimo non assorbibile".
Retribuzione
Ferma restando la retribuzione lorda annua dei lavoratori, a decorrere dal mese di gennaio 2012 i minimi tabellari e le altre voci contrattuali saranno riparametrate in base ai minimi stabiliti dal C.C.N.L. del credito vigente alla data del passaggio.
Le parti convengono che l'eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore rispetto al trattamento minimo contrattuale verrà mantenuta come assegno "ad personam" assorbibile dalle voci superminimo, superminimo assorbibile e/o in caso di passaggi di livello.


