Autotrasporto merci e Logistica. CCNL 26.01.2011

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Acc. 26-01-2011
Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica (parte normativa)

Epigrafe
Scadenze contrattuali
Verbale di stipula

Testo dell'accordo
Testo
Orario di lavoro
Art. 48 (Contratto di lavoro a tempo determinare)

Relazioni industriali
Art. 1 della sezione trasporti – Flessibilità
Art. 31. (Trasferimenti)
Art. 5 – 8Periodo di prova)
Art. 8 – Sezione Speciale 1 – Tutela della maternità

Articolo nuovo – Satellitari)
Articolo ….. (Lavoratori stranieri)
Art. 18 – (Assenze, permessi e concedo matrimoniale)
Art. 29 - (Ritiro patente/carta conducente)
Art. 22 – (Ferie)

Art. 5 della 1° sezione speciale – Lavoro straordinario e banca ore
Art. 1 – (Decorrenza e durata)

Aumenti
Art… (Ente Bilaterale)
Eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi
Assistenza sanitaria
Apprendistato

Art. 38 – (Secondo livello di contrattazione)
Art. 43 – (Rappresentante per la sicurezza)

Premessa
Avviso comune per la legalità, regolarità e trasparenza del mercato del settore movimentazione merci, logistica e facchinaggio
Art. 42 – (Appalto di lavoro di logistica, facchinaggio/movimentazione merci)
Art. 42 bis – (Cambi di appalto)
Art. 6 – (Classificazione del personale)

Apprendistato
Sezione Cooperazione
Avviso comune per la riduzione del costo del lavoro nell’autotrasporto
Art. 20 – (Diritto allo studio/formazione continua/formazione del personale viaggiante)
Art. 28 – (Responsabilità dell’autista e del personale di scorta)
Art. 32 – (Diritti e doveri del lavoratore – Provvedimenti disciplinari – Licenziamenti)
Art. 21 – (Interruzione, sospensioni di lavoro e recuperi)
Sezione speciale prima – Reperibilità (articolo nuovo)
Art. 7 – Sezione speciale prima – Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza

Flessibilità Santo Patrono
Sezione Artigiana
Relazioni sindacali
Art…. (Contratto di lavoro a tempo determinato)
Dichiarazione a verbale Assologistica – OO.SS
Tabelle retributive.

Acc. 26 gennaio 2011
Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica (parte normativa)

Scadenza: 31 dicembre 2012

Parti stipulanti
Addì, 26 gennaio 2011 in Roma
Tra
AITE; AITI; ANSEP-UNITAM; ASSOESPRESSI; ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI assistite dalla CONFETRA; FEDERLAVORO e servizi-Confcooperative; LEGACOOP servizi;  Produzione e servizi di lavoro-AGCI; ANITA; CNA-FITA;TRASPORTOUNITO FIAP-UNIMPRESA
e
FILT-CGIL; FIT-CISL; UILTRASPORTI.

Testo dell'accordo
E' stato sottoscritto il seguente accordo che, aggiungendosi alle precedenti intese del 10 dicembre 2010 e del 17 dicembre 2010, completa anche per la parte normativa il rinnovo del C.C.N.L. 29 gennaio 2005.

Orario di lavoro - Estensione a 6 mesi del periodo di riferimento per calcolare il limite delle 48 ore medie settimanali
Art. 9
(Orario per il personale non viaggiante)
Al comma 1 è aggiunto in fondo il seguente periodo:
"La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.".
Art. 11
(Orario di lavoro per il personale viaggiante)
Al comma 1, terzo periodo le parole "4 mesi" sono sostituite da "6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite".
Art. 48
(Contratto di lavoro a tempo determinato)
Al comma 9 è aggiunto in fondo il seguente periodo:
"In attuazione di quanto previsto dagli avvisi comuni del 10 aprile 2008, del 24 aprile 2008 e dell'11 giugno 2008, sottoscritti rispettivamente dalla Confindustria, dalle Associazioni artigiane e dalla Confetra con CGIL, CISL e UIL, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.".

Relazioni industriali
Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di competitività di produttività tali da consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori per occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
Le relazioni industriali devono pertanto tendere ad un coinvolgimento dei lavoratori ed assegnare un preciso e significativo ruolo alle rappresentanze sindacali sui processi produttivi ed organizzativi, sugli investimenti tecnologici, sugli obiettivi industriali, sulle terziarizzazioni, sulla salute e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e aggiornamento, sull'andamento occupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza dell'attività dell'impresa.
A tale scopo, nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale e aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal presente C.C.N.L.
Livello nazionale: riconfermato.
Livello regionale: riconfermato.

Livello aziendale
Informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente almeno 50 lavoratori di media calcolati su base annua, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, si incontreranno con le R.S.U./R.S.A. unitamente alle OO.SS. territoriali stipulanti in appositi incontri al fine di fornire informazioni, anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.

In particolare verranno fornite inoltre informazioni relative a:
Riconferma dei punti già previsti nell'attuale C.C.N.L.
Aggiungendo: "interventi di formazione, riqualificazione del personale e - riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che comportino il trasferimento collettivo del personale o di singoli reparti;".
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Inoltre, per le aziende o gruppi articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno in organico almeno 150 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.
Con la stessa periodicità di cui al 1° comma del presente articolo, le aziende che occupano meno di 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo livello e dei suoi aggiornamenti.
Ultimo comma confermato.
L'informazione avviene secondo modalità di tempo contenuto e appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare la consultazione.
Consultazione
Sulla base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, sono previsti appositi incontri tra i livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato e della dimensione/articolazione territoriale dell'azienda, al fine di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere eventuali pareri ed ottenere risposte motivate, nonché finalizzati alla ricerca di accordi tra le parti.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 1 della Sezione trasporti - Flessibilità
(Omissis)
Deroghe
1) In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire, per un massimo di cinque settimane consecutive, la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive cinque settimane.
Tale deroga potrà essere attivata per una sola volta nell'anno.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le R.S.U., R.S.A., e le OO.SS. territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
2) In alternativa all'utilizzo della deroga di cui al punto precedente, per un massimo di cinque settimane consecutive è consentito alle imprese di distribuire l'orario di lavoro in maniera non omogenea nell'arco della settimana, fermo restando il minimo di 6 ed il massimo di 9 ore giornaliere ordinarie. Ai lavoratori interessati dall'applicazione della suddetta deroga sarà riconosciuta, per ciascuna settimana con distribuzione di orario non omogenea, un'indennità di 10 euro comprensiva degli istituti legali e contrattuali.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le R.S.U., R.S.A., e le OO.SS. territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
3) In considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamente collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, per la misura massima del 50% della sua consistenza, è consentito alle imprese di attuare regimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un massimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nell'anno. Tale limite non è cumulabile con le 150 ore di cui al comma 3 del presente articolo.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le R.S.U., R.S.A., e le OO.SS. territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.

Art. 31
(Trasferimenti)
1. Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Nelle imprese con più unità produttive tramite specifici accordi a livello aziendale potranno essere individuati i distretti all'interno dei quali l'eventuale mobilità del lavoratore non configura trasferimento ai sensi del presente articolo.
2. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella destinazione e salva l'applicazione dei nuovi minimi di stipendio o salario della località ove viene trasferito se più favorevoli per il lavoratore, nonché il riconoscimento di quelle indennità e competenze che siano inerenti alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.
3. Il lavoratore che, benché sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento.
Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere previamente concordati con l'azienda.
4. E' inoltre dovuta la diaria, "una tantum", nella misura di una intera retribuzione globale mensile, e, per i lavoratori con famiglia, un quarto della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che si trasferisca con il lavoratore, purché venga comprovato il trasferimento del nucleo familiare.
5. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di quattro mesi di pigione.
6. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese.
7. Nel caso di trasferimento collettivo riguardante almeno 5 lavoratori il relativo preavviso dovrà essere comunicato anche alle R.S.A./R.S.U. con procedura analoga a quella prevista dall'art. 7 per il mutamento di mansioni.

Art. 5
(Periodo di prova)
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i quadri;
- [4] 5 mesi per i dipendenti del 1° livello;
- [3] 4 mesi per i dipendenti del 2° livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super (3° livello C.C.N.L. Assologistica) e nel 3° livello (4° livello C.C.N.L. Assologistica);
- [2] 3 mesi per i dipendenti del 3° livello Super (3° livello C.C.N.L. Assologistica), 3° livello (4° livello C.C.N.L. Assologistica) e 4° livello senior e junior (5° livello C.C.N.L. Assologistica);
- [10 giorni lavorativi] 1 mese per tutti gli altri lavoratori.
Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio.
2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 4.
3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
5. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo, o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i quadri e gli impiegati del 1° livello, durante il primo mese per i dipendenti degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super (3° livello C.C.N.L. Assologistica) e nel 3° livello (4° livello C.C.N.L. Assologistica), la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
6. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
7. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
8. Per quanto attiene l'iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.Lgs. n. 252/2005  per i lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei rispettivi Statuti e regolamenti.
9. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.

Il testo completo si può chiedere al sindacato.